Cessione crediti, accesso doc


Messa a punto sul sito delle Entrate l’apposita piattaforma web denominata «Cessione crediti» per la gestione dei crediti d’imposta cedibili a terzi. Accesso mediante sistema di identità digitale o credenziali rilasciate dall’Agenzia senza possibilità di avvalersi di intermediari, opzione di accettazione o rifiuto di un credito, una volta che lo stesso confluirà nella piattaforma del contribuente, senza possibilità di ripensamenti e infine, nessuna garanzia sulla bontà e la certezza del credito anche quando venga visualizzato nella piattaforma o venga successivamente ceduto. Sono queste, in sintesi, le principali novità sulla procedura web nata per la cessione dei crediti, ricavabili dalla lettura della guida emanata sul sito delle Entrate la scorsa settimana. 


L’accesso alla piattaforma. Chiunque può accedere alla piattaforma collegandosi al sito dell’Agenzia delle entrate attraverso la propria area riservata. Le credenziali da possedere sono o quelle definite nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (Spid, Cie o Cns) oppure, sin quando rimarranno in uso, quelle rilasciate dall’Agenzia delle entrate.


La particolarità rispetto ad altri servizi proposti dall’Agenzia è che, in questo caso, possono accedere alla piattaforma solamente i diretti interessati (cedenti e cessionari come vedremo) senza la possibilità di poter delegare la propria operatività ad un intermediario o a procedure automatiche. Una volta entrati, il percorso da seguire sarà «La mia scrivania/ Servizi per/ Comunicare» e poi scegliere il servizio «Piattaforma cessione crediti». 


Come inserire un credito. Possiamo distinguere due macro-categorie di crediti: quelli che troveremo nella piattaforma in quanto già a disposizione dell’Agenzia come ad esempio il Bonus vacanze, le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale o le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.


Una volta collegati alla piattaforma, sarà dunque possibile visualizzarli e comunicare, seduta stante, la propria eventuale volontà di cederli. La seconda categoria di crediti invece, riguarda quelli non noti all’Agenzia in quanto utilizzabili senza una preventiva comunicazione. Ci riferiamo, nello specifico, ai canoni di contratti di locazione di botteghe e negozi o alle più comuni detrazioni da Superbonus o da interventi edilizi che sorgono in capo a chi ha effettivamente sostenuto le relative spese.


In tal caso, sarà dunque necessario che il credito confluisca innanzitutto nella piattaforma attraverso la comunicazione da effettuare mediante gli appositi modelli presenti nell’area riservata del sito delle Entrate («Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e superbonus») per poi mettere nelle condizioni i cessionari dei crediti (di solito le banche) e/o i fornitori che hanno realizzato i lavori (avendo applicato ad esempio sconto in fattura) di compensarli o, a loro volta, di poterli cedere sempre mediante la piattaforma.


Fondamentale sarà dunque l’accettazione di tali crediti da parte di cessionari e fornitori, non appena gli stessi potranno visualizzarli nella propria area riservata, per poterli poi cedere o compensare.


In caso di errore (per esempio comunicazione effettuata con dati errati), il cessionario non solo non dovrà accettare ma, dovrà provvedere al rifiuto della cessione attraverso apposita funzione presente nella piattaforma di modo che il credito torni nella disposizione del cedente e lo stesso possa, a quel punto, riproporre la cessione con i dati corretti.


L’accettazione e il rifiuto sono da considerare, si precisa nella guida, come operazioni irreversibili e non frazionabili: si potrà infatti accettare o rifiutare l’intero credito e una volta fatto, non si potrà tornare indietro.


Altro aspetto di rilevante importanza riguarda la bontà del credito: il fatto che attraverso il modello comunicativo di opzione, lo stesso compaia nella piattaforma informatica e sia magari successivamente ceduto, non significa che gli stessi crediti si possano considerare certi, liquidi ed esigibili.


L’Agenzia potrà infatti sempre controllare, in capo all’originario proprietario, l’esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che abbiano fatto sorgere il diritto alla detrazione disconoscendola anche laddove, nel frattempo, sia stata ceduta a terzi. 


Le funzionalità disponibili. Una volta che il credito sarà confluito nella piattaforma, quattro sono le funzionalità gestibili all’interno della stessa: il monitoraggio, la cessione, l’accettazione e la lista movimenti.


Il monitoraggio non consente operazioni dispositive e all’interno di tale sezione saranno visibili i crediti ricevuti (ovvero ceduti da altri soggetti) con distinzione tra quelli «in attesa di essere accettati», «già accettati» o «rifiutati». Ancora, si potrà visualizzare i crediti ceduti (distinguendo quelli già accettati dai cessionari da quelli in attesa di accettazione), i crediti ricevuti e accettati ovvero quelli già utilizzabili in F24 e quelli residui ovvero quelli per cui siano già state utilizzate quote e l’utente voglia comunque compensare o cedere a terzi.


La seconda sezione cessione crediti visualizza invece i crediti ricevuti che a loro volta possono essere ulteriormente ceduti. Indicando il codice fiscale del cessionario e autorizzando la procedura mediante «spunta» in calce alla pagina, si potrà confermare l’operazione di cessione.


Una volta che il credito sarà infatti presente in piattaforma, la cessione non necessiterà di nuova «comunicazione dell’opzione» ma potrà avvenire rapidamente, utilizzando l’apposita area dedicata. 


Il credito ceduto sarà dunque visibile nella piattaforma del cessionario che, a sua volta, potrà accettare o rifiutare.


La terza area, vale a dire quella dell’accettazione consente di visualizzare i crediti di cui si risulta cessionari e le comunicazioni in cui si risulta come fornitore che abbia praticato lo sconto per le quali viene richiesta accettazione. 


In ultimo, la lista movimenti dove l’utente può consultare l’intera lista delle comunicazioni di cessione crediti in cui risulta sia come cedente o come cessionario e le eventuali operazioni successive. 


fonte italiaoggi