Rottamazione, l’accesso va motivato
È illegittima la comunicazione con cui l’Agenzia della Riscossione disponga l’accesso del contribuente a una misura di rottamazione dei debiti tributari diversa da quella richiesta, senza motivarne i relativi presupposti né esponendo le ragioni per cui abbia ritenuto di riconoscergli una misura distinta ma per lui più onerosa. Sono le osservazioni espresse dalla Ctp di Pavia, con la sentenza n. 257/01/2020. Il collegio provinciale si è soffermato sul ricorso di un contribuente il quale aveva presentato in origine, ricorrendone i presupposti Isee, un’istanza all’Agenzia delle entrate Riscossione per accedere al cosiddetto saldo e stralcio previsto dall’art. 1, commi 184-199, della L. n. 145 del 30 dicembre 2018. La misura, inserita all’interno dei provvedimenti di pace fiscale del 2019, è nota per aver previsto, per le persone fisiche che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica, il saldo e stralcio di debiti fiscali e previdenziali, con abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi di mora e il versamento del capitale in misura ridotta e variabile a seconda della classe di Isee del debitore. Ed era proprio producendo il proprio Isee che il contribuente aveva presentato domanda di accesso all’ufficio, il quale, tuttavia, gli rispondeva inoltrandogli una comunicazione che ne prevedeva l’accesso al diverso provvedimento della rottamazione ter, prevista dall’art. 3 del dl n. 119/2018. Pertanto tale comunicazione veniva impugnata poiché comportava per il contribuente un maggior carico rispetto all’ipotesi in cui fosse stato ammesso al saldo e stralcio richiesto. La Commissione ha apprezzato la doglianza di parte, soprattutto in merito all’errato modus procedendi dell’ufficio della riscossione, che aveva predisposto, senza motivarlo, l’accesso a una diversa misura, peraltro meno favorevole, rispetto a quella richiesta. Quest’ultimo aveva infatti eccepito che l’agente non poteva disporre di alcuna discrezionalità nell’applicazione automatica delle disposizioni sulla rottamazione ter anziché di quelle sul saldo e stralcio. La Ctp ha accolto il ricorso osservando che, pur restando nella competenza della Riscossione, tenuta a valutare la natura dei debiti, ammettere o meno il contribuente alle predette agevolazioni, la stessa non può permettersi, in caso di accertamento con esito negativo, di applicare la diversa misura della rottamazione in maniera automatica senza dimostrazione dei presupposti, e quindi senza produrre le cartelle inseritevi, alla base della diversa comunicazione.
Nicola Fuoco
Con ricorso notificato in data 23/12/2019 parte ricorrente dichiara di impugnare la comunicazione delle somme afferente l’istanza per «saldo e stralcio» numero (…) emessa dall’Agenzia delle entrate riscossione, chiedendo che la Commissione adita voglia dichiararne l’invalidità eccependo una presunta inottemperanza all’istanza presentata.
Parte ricorrente eccepisce la violazione dell’art. 1, commi 184,185 e 187 1ett. A) n. 3 della legge 145/2018. Contesta la correttezza dell’operato dell’Agente della riscossione che, a fronte della richiesta di aderire al «saldo e stralcio» di cui all’art. 1, commi 184 e 185, legge 145/2018, lo avrebbe inopinatamente ammesso alla «rottamazione ter» di cui all’art 3 dl 119/2018 e non già al saldo e stralcio di cui alla norma citata.
Lamenta il conseguente danno economico derivante da tale «modus procedendi» posto che nell’ipotesi di cui al saldo e stralcio avrebbe dovuto corrispondere una somma minore, mentre nell’ipotesi di «rottamazione ter» risulta tenuta al versamento di somma molto più elevata.(…)
La resistente, secondo la parte ricorrente, ha ribadito in via generica la correttezza del proprio operato, senza svolgere alcuna argomentazione difensiva c senza fornire alcuna motivazione circa l’adozione del provvedimento impugnato: l’Agenzia delle entrate- Riscossione sì è infatti limitata a una mera esposizione di stile delle disposizioni normative relative al «saldo e stralcio» di cui all’art. l, commi 184 e 185, della legge n. 145/2018 c alla «Rottamazione Ter», senza tuttavia chiarire le ragioni per cui la Ricorrente, pur in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, non è stata ammessa al beneficio «Saldo e Stralcio».
Parte ricorrente ha presentato la dichiarazione di adesione agevolata di cui all’art. l, commi 184 e 185, della legge 145/2018 «Saldo e Stralcio», per le cartelle nella stessa elencate, indicando e allegando la dichiarazione Isee (…) con un indice pari a € 19.261,40.(…)
La Commissione osserva che la decisione di ammettere o meno il contribuente all’agevolazione spetti proprio all’Agenzia riscossione, che, in base alle cartelle in questione, ben può accertare la natura dei debiti tributari e previdenziali passibili di soluzione «stralcio e saldo».
Solo in esito a detto accertamento, se negativo, deve ammettere il contribuente alla rottamazione ter. Ma tale procedura non può essere il risultato di applicazione automatica e apodittica.
Pertanto, in assenza di specifica dimostrazione (da fornire anche con la produzione delle cartelle esattoriali) da parte dell’Agenzia circa la non ammissibilità del cosiddetto «stralcio e saldo», il ricorso deve essere accolto.(…)
fonte italiaoggi

