IL MIO 110% RISPONDE
Agevolato l’efficientamento della sola unità riscaldata
DEMOLIZIONE DI PIù UNITà E RICOSTRUZIONE DI UNA
Quesito
Due coniugi sono comproprietari di edificio composto da una abitazione con annesso garage e una altra unità immobiliare accatastate in C/6, indipendente dall’abitazione e priva di riscaldamento. I proprietari intendono effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione che comporterà l’accorpamento dell’unità immobiliare abitativa con quella attualmente accatastata come C/6, formando così un’unica unità abitativa dotata di pertinenza (il garage). È possibile accedere alle agevolazioni superbonus per gli interventi “trainanti” e “trainati”, di efficientamento energetico e antisismici che realizzerà sulle distinte unità immobiliari? In caso di risposta affermativa come rilevano le unità immobiliari ante lavori ai fini del calcolo dei massimali di spesa agevolabili?
Risposta
Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 30 giugno 2022, delle spese relative a interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché alla riduzione del rischio sismico degli edifici, cd. interventi trainanti di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 119 dl Rilancio, nonché agli ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, cd. interventi trainati. Per espressa previsione normativa, gli interventi ammessi all’agevolazione possono essere realizzati su (i) parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati); (ii) singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati); (iii) edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); (iv) unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati). Da ultimo, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà. Nella circolare n. 24/E l’agenzia delle entrate ha poi precisato che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) dpr n. 380/2001. Per quanto riguarda le modalità di determinazione del limite massimo di spesa agevolabile, secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria va presa in considerazione la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella finale. Pertanto, per gli interventi antisismici il lettore godrà del limite di spesa di euro 96.000 euro per ciascuna delle due unità immobiliari che costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori (l’abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate, e il C/6), Gli interventi di efficientamento energetico agevolabili sono invece quelli che interessano la sola all’unità abitativa, trattandosi dell’unica unità riscaldata.
CONDOMINI, COMPENSO
DELL’AMMINISTRATORE
Quesito
Nel condominio dove abito sono stati deliberati lavori da superbonus ed altri lavori che godono di detrazioni inferiori. L’amministratore ha calcolato il suo compenso sull’intera spesa lavori. I lavori da superbonus saranno saldati secondo l’opzione “sconto in fattura”, quindi l’amministratore si limiterà a gestire i pagamenti eccedenti la detrazione (il 10% sulla detrazione del 90% e il 50% sulla detrazione del 50%). A mio parere, il suo onorario dovrebbe calcolarsi su tale importo e non sull’intera spesa.
Risposta
Le modalità di determinazione e quantificazione del compenso dell’amministratore rispetto all’attività svolta in favore del condominio per la fruizione del beneficio fiscale (convocazione assemblee, sottoscrizione contratti, redazione prospetto di ripartizione delle spese, gestione dei pagamenti) esulano dalla normativa fiscale e trovano regolamentazione nel rapporto contrattuale intercorso tra amministratore e condominio. In ogni caso, si rappresenta che quand’anche l’amministratore non gestisca i pagamenti delle spese ammesse alla detrazione del 110%, svolge comunque la sua attività nell’ambito del mandato gestorio conferitogli dal condominio ancorché l’attività sia riconducibile alla gestione straordinaria dei lavori da superbonus.
fonte italiaoggi

