Superbonus con cumulabilità
Possibile fruizione delle agevolazioni relative al sismabonus e alla detrazione maggiorata del 110% anche per gli interventi che riguardano immobili oggetto di contributi pubblici, anche già percepiti, destinati alla ricostruzione successiva agli eventi sismici, eseguita anche in siti diversi da quelli di origine.
Così l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 28/E dello scorso 23 aprile che è intervenuta sulla cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione e ricostruzione in seguito ai danni derivanti da eventi sismici e il superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020.
Il documento di prassi è scaturito da numerose richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di abbinare i contributi pubblici per la copertura delle spese e degli oneri relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi calamitosi, in particolare da eventi sismici con la detrazione del 110% destinata all’efficientamento energetico (cappotto, sostituzione caldaie ma, soprattutto, sisma bonus).
La detrazione del 110%, precisa l’agenzia, affianca le detrazioni ordinarie presenti e spettanti per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus), di cui all’art. 14 del dl 63/2013, comprensiva delle spese per l’installazione degli impianti fotovoltaici e delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e per gli interventi antisismici (sismabonus), di cui al successivo art. 16, del medesimo dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013.
Preliminarmente, l’Agenzia delle entrate chiarisce come, ai fini della detrazione maggiorata del 110%, l’impostazione rappresentata sia in linea alle norme vigenti, anche tenendo conto delle modifiche più recenti, intervenute a cura della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), all’art. 119 del decreto Rilancio.
L’Agenzia delle entrate, peraltro, ricorda che in merito alla cumulabilità tra contributi pubblici erogati per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a causa di eventi sismici e la detrazione del 110% è stata già fornita una risposta a un interpello (n. 61/2019) con la quale è stato precisato che, sia pure limitatamente ai rapporti tra contributi pubblici erogati nel 2009 e nel 2010 per la riparazione degli edifici colpiti dal sisma del 6/04/2009 e il sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16 del dl 63/2013, non viene meno la detrazione per gli interventi eseguiti su un immobile per il quale sono stati concessi contributi pubblici; la citata risposta, in effetti, tiene conto anche dei contenuti di una precisa ordinanza del Commissario straordinario del governo (n. 60/2018) in tema di edifici distrutti e/o danneggiati nel 2016 e collocati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Quindi, la risposta all’interpello richiamato (n. 61/2019) ha chiarito che il sismabonus spetta in presenza di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti e che la finalità sottesa è anche quella di riqualificare il patrimonio edilizio nazionale seguendo criteri di prevenzione del rischio sismico, con riferimento a tutti gli eventi sismici e non solo a quelli del 2016 e del 2017; analogo principio, peraltro, è stato ribadito con una ulteriore ordinanza del citato Commissario straordinario, la n. 108 del 2020.
Con una ulteriore ordinanza (n. 111/2020) è stato ulteriormente stabilito che la detrazione maggiorata, nonché ogni altra agevolazione di natura fiscale, spetta per l’ammontare eccedente il contributo ottenuto per la ricostruzione e il 110% spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla citata detrazione, di riparazione o di ricostruzione sul posto disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi degli edifici danneggiati per i quali si è resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito.
Pertanto, in applicazione dei principi indicati, per l’Agenzia delle entrate, in relazione alla incerta compatibilità, quest’ultima può trovare applicazione a fronte del medesimo intervento, con esclusivo riferimento alle eventuali spese agevolabili e rimaste a carico eccedenti il contributo concesso e percepito (circolari 19/E/2020 e 24/E/2020), da documentare a cura del contribuente, anche nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione, anche di completamento, degli edifici danneggiati da eventi sismici già in passato effettuati e finanziati con contributi pubblici, relativamente alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento degli stessi edifici.
fonte italiaoggi

