DOMANDE & RISPOSTE
1
Che cos’è la Comunità di energia rinnovabile?
Chiamata in inglese con la sigla Rec (Renewable energy community), è un soggetto giuridico autonomo, a partecipazione volontaria, controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia rinnovabile. La forma giuridica può essere ad esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa,
consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro. Secondo l’attuale normativa italiana, le utenze tramite le quali gli aderenti a una comunità condividono l’energia devono essere collegate a reti elettriche di bassa tensione sottese alla stessa cabina elettrica secondaria di trasformazione Mt/Bt. L’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali agli azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
2
Si possono realizzare Comunità miste industriali e residenziali?
Sì, perché azionisti o membri possono essere persone fisiche, Pmi, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. Per le imprese private, però, la partecipazione alla Comunità non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale.
3
Cosa differenzia le Comunità dai Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile?
Come spiega la direttiva 2018/2001 (Red II), anche gli autoconsumatori di energia rinnovabile possono associarsi per produrre localmente l’energia necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”.
Il Gruppo di autoconsumatori non crea un soggetto giuridico a sé stante, ma è legato da un accordo di tipo contrattuale. Inoltre, tutti gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio (compresi, quindi, supercondomini, villette a schiera, centri commerciali). L’autoconsumatore produce energia elettrica per il proprio consumo, ma può anche immagazzinarla o venderla.
4
Quali impianti di produzione di energia sono ammessi?
Sono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio tra il 1° marzo 2020 e i 60 giorni successivi al recepimento della direttiva Red II (da eseguire entro giugno 2021), con potenza non superiore ai 200 kW. Impianti di nuova costruzione o potenziamenti di impianti esistenti, che usano solo l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
La proprietà degli impianti è libera. Nel caso di autoconsumo collettivo, può essere di un terzo purché soggetto alle istruzioni degli autoconsumatori. Nel caso della comunità, può essere di un terzo ma l’impianto dev’essere detenuto dalla comunità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (come usufrutto, locazione, comodato d’uso).
5
Cosa si può fare con l’energia prodotta? E quali sono le agevolazioni previste?
Le attività permesse sono quelle di produzione, vendita, accumulo e condivisione (nella comunità) dell’energia prodotta. La quota di energia prodotta e condivisa è equiparabile all’autoconsumo in situ, quindi in relazione a tale quota vengono ristorate le componenti tariffarie variabili di trasporto e distribuzione. In più, per ogni kWh di energia condivisa viene riconosciuta dal Gse, per 20 anni, una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità di energia). Al termine dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga annuale in relazione alla quota di ristoro delle componenti di trasporto e distribuzione.
6
In che modo il Pnrr promuove comunità e autoconsumatori?
Nel quadro delle risorse della Missione 2 («Rivoluzione verde e transizione ecologica»), il Pnrr stanzia 2,2 miliardi per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo. Investimento dedicato a Pa, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti, che garantisce le risorse per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica destinata alla condivisione di energia in tali configurazioni.
fonte sole24h

