AGEVOLAZIONI AGLI UNDER 36 PER L’ACQUISTO DI CASA
Bonus affitti da gennaio a maggio
Con il decreto sostegni bis il legislatore potenzia e reintroduce il credito d’imposta per gli affitti: il bonus spetterà anche per le mensilità da gennaio a maggio 2021.
Contestualmente si amplia la platea dei beneficiari e si abbassa dal 50% al 30% la contrazione del fatturato per fruire del credito che non sarà misurata mese su mese ma, come per il contributo a fondo perduto, sull’ammontare medio mensile 2020 rispetto al 2019.
Prevista anche un nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa: gli under 36 anni saranno esonerati dal pagamento dell’imposta di registro ed delle ipocatastali. Queste sono solo due delle rilevanti novità previste nella bozza del decreto Sostegni bis.
Il tax credit sugli affitti. Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda spetterà anche per i canoni corrisposti e relativi alle mensilità da gennaio a maggio 2021. Di fatto la norma proroga di un mese anche il credito ad hoc per le attività turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, che già potevano fruire del bonus fino al 30 aprile 2021. Cambiano anche i paramenti di accesso all’agevolazione. Sebbene le percentuali del tax credit sugli affitti restino le medesime di quelle previste all’articolo 28 del decreto rilancio (il dl 34/2020), norma che ha introdotto l’agevolazione, a cambiare sono sia requisiti soggettivi che quelli oggettivi. Il risultato dei cambiamenti è un aumento della platea dei beneficiari con correlati effetti finanziari (il costo) di complessivi 2.2 miliardi di euro.
La versione orinaria della disposizione concedeva infatti il credito d’imposta ai soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro mentre la nuova versione alza il limite a 10 milioni, lo stesso di quello richiesto per l’accesso a contributo a fondo perduto 2021.
Contestualmente viene ridotta la misura e cambia la modalità di calcolo della contrazione del fatturato, condizione necessaria per maturare il bonus.
La diminuzione del fatturato infatti non si dovrà più parametrare «mese su mese» come disposto al comma 5 dell’articolo 28 ma con la stessa modalità del contributo a fondo perduto ex articolo 1 del dl 41/2021.
Potranno infatti beneficiare del credito d’imposta i locatari con ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Inoltre il bonus diventa automatico per gli start up 2019. Come previsto nel sostegni bis infatti Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti sopra indicati ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Bonus prima casa under 36. Niente imposta di registro, ipotecaria e catastale oltre ad onorari notarili ridotti della metà, per l’acquisto della «prima casa di abitazione» da parte di acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato. Qualora, per espresse previsioni normative, l’atto sia soggetto ad Iva invece, all’under 36 spetterà un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione o in dichiarazione dei reddito oltre ad essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. Inoltre gli under 36 che acquistano la prima casa saranno esentati anche dell’imposta sostitutiva dello 0,25% per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
fonte sole24h

