LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA: LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PREVALGONO SULL’ESTETICA

Edifici, pannelli senza vincoli

Sì ai pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio in area soggetta a vincolo paesaggistico, anche se le strutture sono visibili dalla strada. Pesa il favor del legislatore per le fonti energetiche rinnovabili: la presenza dei moduli sulla sommità del fabbricato non è più percepita come un fattore di disturbo sul piano estetico ma come una mera evoluzione dello stile nelle costruzioni. È quanto emerge dalla sentenza 296/21, pubblicata dalla prima sezione della sede bresciana del Tar Lombardia.


Valori tutelati. Accolto il ricorso del proprietario dell’edificio: annullato il diniego dell’autorizzazione paesaggistica all’impianto, formato da ventidue moduli per un totale di quasi trentasette metri quadrati. In realtà nelle zone vincolate il fotovoltaico risulta off limits nelle sole «aree non idonee» individuate in modo esplicito dalla normativa. Per il resto la soprintendenza deve valutare caso per caso, tenendo presente che gli impianti sono ormai considerati elementi normali del paesaggio. E nella specie il fabbricato incriminato non rientra negli «edifici storici tradizionali» né si trova in un «nucleo insediativo antico»: fa parte invece di un comprensorio di nuova realizzazione dove coesistono stabili di forma e colori diversi. Insomma: non sono i moduli dell’impianto a contaminare i valori del paesaggio. E il fatto che siano evidenti a chi cammina per strada non costituisce di per sé un’ipotesi di incompatibilità. 


Ordinamento e collettività. Non si può promuovere il progetto edilizio nella zona vincolata dal piano paesistico soltanto a patto che non preveda i pannelli fotovoltaici sul tetto visibili dalla strada: l’installazione, spiega il Tar Lombardia nella sentenza 496/18, può essere esclusa unicamente nelle «aree non idonee» individuate in modo esplicito dalla regione, come il nucleo antico degli insediamenti urbani.


Il legislatore guarda con favore alle fonti energetiche rinnovabili perché fanno risparmiare sulla bolletta: viene dunque accolto il ricorso delle proprietarie dell’opera. È vero: l’immobile sorge in un ridente angolo del lago Maggiore ma non rientra nella zona del tutto off limits sul piano urbanistico. E soprattutto la tutela paesaggistica non può avvenire sulla base del colore degli impianti che «stona», anche perché l’amministrazione non indica quale tinta potrebbe meglio inserirsi nel contesto.


Gli impianti di produzione di energia «verde» sono ormai considerati elementi normali del paesaggio e risultano accettati tanto dall’ordinamento quanto dalla sensibilità collettiva. Insomma: la motivazione del provvedimento non consente di stabilire che il niet è stato deciso all’esito di un’istruttoria adeguata. 


Vincolo e contrasto. Comune e Soprintendenza, invece, devono spiegare il motivo per cui l’impianto non può inserirsi nell’ambiente.


È evidente che qualsiasi nuova opera altera l’equilibrio preesistente ma l’incompatibilità, motiva il Tar Toscana nella sentenza 1168/18, deve essere motivata illustrando le ragioni per le quali l’impianto non è adeguato dal punto di vista estetico. E ciò a maggior ragione se si considera che i pannelli sono considerati di pubblica utilità e i nuovi edifici obbligati a dotarsene.


Il ricorso proposto dai proprietari dell’abitazione è accolto perché risulta troppo generica la motivazione con cui il comune nega l’autorizzazione paesaggistica dopo il parere negativo delle Belle Arti: non basta osservare che la copertura dell’edificio sormontata dai pannelli riduce la fruizione della veduta, altrimenti bisognerebbe bloccare ogni intervento.


È invece necessario spiegare il diniego rispetto all’impatto visivo dell’opera verificando se risulta possibile conciliare la tutela dei beni paesaggistici con il risparmio energetico, suggerendo modifiche al progetto per rendere meno invasivo l’impianto. 


Insomma: bisogna indicare quali sono gli elementi che contrastano con il vincolo da tutelare. Nulla di tutto ciò emerge dagli atti impugnati.


Non si deve poi dimenticare che il fotovoltaico riduce l’inquinamento e, quindi, contribuisce in modo indiretto alla salvaguardia dei valori paesaggistici: i pannelli possono essere considerati elementi di modernità.


A integrare le fonti rinnovabili sono peraltro tenuti non solo gli edifici di nuova costruzione ma anche quelli che subiscono ristrutturazioni rilevanti. 


Autoconsumo domestico. Ancora. Non ha bisogno del permesso di costruire il pergolato su cui sono installati i pannelli fotovoltaici. È annullato lo stop del comune: non si tratta di una tettoia che trasforma il terrazzo in una superficie coperta, l’impianto che serve l’appartamento è una pertinenza che rientra nell’attività edilizia libera. A maggior ragione dopo il decreto Scia 2, precisa il Tar Puglia nella sentenza 531/20.


Accolto il ricorso del proprietario di casa: sbaglia il comune a bloccare il progetto del pergolato a sostegno dell’impianto per la produzione di elettricità per l’autoconsumo domestico. E ciò perché il pergolato non ha bisogno di un titolo abilitativo: è soltanto un sostegno ai pannelli realizzato in legno lamellare che non prevede l’esecuzione di opere in muratura. Risulta escluso che il titolare dei locali intenda realizzare una tettoia per ottenere una superficie non residenziale coperta, trasformando in veranda il terrazzo, come invece ritengono i tecnici dell’amministrazione.


Già prima della riforma la giurisprudenza amministrativa aveva peraltro chiarito che i pannelli costituivano opere assentibili ex articolo 22 del Testo unico dell’edilizia. È vero, l’impianto deve essere conforme agli strumenti urbanistici del comune. Nella specie il pergolato sorge al terzo piano e si pone il problema dell’allineamento agli altri edifici. Ma la circostanza non viene contestata dall’amministrazione, che parte invece dal presupposto di una diversa ma non chiara collocazione urbanistica. 


Panorama salvo. Il principio vale nelle zone in cui il panorama è mozzafiato come la Costiera amalfitana. Negli anni la sensibilità collettiva è cambiata, osserva il Tar Salerno nella sentenza 1458/17, e gli impianti non possono essere considerati un pugno nell’occhio anche se risultano evidenti da punti di osservazione pubblici. Accolto il ricorso del titolare di un hotel in una famosa stazione turistica. 


L’imprenditore la spunta sul Mibac perché, spiegano i giudici, la tecnologia delle fonti energetiche rinnovabili ha ormai condizionato il giudizio estetico comune: si può bloccare l’impianto fotovoltaico sulla sommità del fabbricato soltanto se si motiva sull’assoluta incongruenza rispetto alla peculiarità del paesaggio. Decisive, nella specie, le foto depositate in giudizio: i pannelli «incriminati» sono sei, risultano inclinati a 35 gradi e stanno su un pergolato preesistente sul terrazzo del locale, che è anche bar-ristorante. L’impianto serve a produrre acqua calda per le strutture: non è invasivo né visibile dalla strada. E soprattutto non mette a rischio la veduta sul costone roccioso del golfo. 


Sagoma intonsa. Se il pannello fotovoltaico è integrato al tetto, infine, basta la Scia senza il placet della soprintendenza. Sbaglia il comune: deve essere annullato il provvedimento dell’ufficio tecnico che blocca i lavori chiedendo un’autorizzazione che, chiarisce il Tar Piemonte con la sentenza 1946/14, serve soltanto quando l’impianto sorge in luoghi dove la tutela risulta massima, come ad esempio parchi, ville e centri storici. Cade in errore anche il proprietario dell’impianto quando sostiene che dovrebbe trovare sempre applicazione la procedura semplificata di comunicazione preventiva al comune, senza necessità alcuna di tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici. In realtà ciò che salva i pannelli, in questo caso, è che l’impianto fotovoltaico non altera la sagoma dell’edificio, anzi ha la stessa inclinazione e il medesimo orientamento del tetto: risulta in questo caso sufficiente la comunicazione preventiva all’amministrazione. La stessa soprintendenza, cui l’azienda si è rivolta dopo lo stop del comune, ha detto sì alla condizione che gli impianti siano posizionati lungo le linee di gronda e dotati di pellicola antiriflesso dello stesso colore del manto di copertura del tetto. Via libera, dunque, alla produzione di energia pulita.


fonte italiaoggi