Mancata trascrizione vendita, salve le agevolazioni sulla casa

Chi acquista un secondo immobile incassa le agevolazioni fiscali sulla prima casa anche se entro l’anno non ha trascritto la compravendita. Ai fini dei benefici è sufficiente una scrittura privata. È quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione che, con l’ordinanza numero 12813 del 13 maggio 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. La sezione tributaria ha in primo luogo chiarito che la decadenza dalle agevolazioni è impedita dalla pura e semplice condizione dell’ «acquisto›› dell’altro immobile, nel termine e nei sensi indicati, senza che la legge esiga l’ulteriore formalità della trascrizione dell’atto di compravendita nei registri immobiliari. La tempestiva registrazione della scrittura privata (del contratto di compravendita immobiliare) conferisce certezza alla data dell’acquisto della proprietà del secondo immobile in capo alla contribuente, là dove l’effetto traslativo è fuori discussione. Per questo è inesatta la considerazione fatta dalla difesa del fisco e secondo la quale il mero compimento della formalità della trascrizione della compravendita conferirebbe di per se stesso «effettività›› e «stabilità›› al trasferimento. A norma dell’art. 2644, primo comma, cod. civ., l’atto trascritto resterebbe inopponibile nei confronti dei terzi acquirenti che avessero trascritto in data anteriore contro il comune dante causa. Da qui gli Ermellini hanno concluso che «per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui all’art. 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al (dpr 26 aprile 1986, n. 131, proceda all’ acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale o casa familiare). 


fonte italiaoggi