Detrazione anche per lavori in condominio
La detrazione fiscale prevista per gli interventi sulle facciate degli immobili (c.d. «bonus facciate») pari al 90% delle spese sostenute si applica altresì agli oneri sostenuti per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.
Ai fini di una corretta imputazione delle spese, tuttavia, assumono rilevanza due distinti momenti:
• in prima battuta, ai fini dell’accesso all’agevolazione, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio ovvero, ove presente, dall’amministratore condominiale. In pratica, quindi, il bonus facciate per l’anno 2020 spetta in tutti i casi in cui l’amministratore di condominio (o il condòmino nel caso di condomini minimi) abbia eseguito il pagamento dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. L’amministratore o altro condomino a ciò delegato deve effettuare tutti gli adempimenti previsti per la fruizione della disposizione
• il singolo proprietario dell’immobile facente parte il condominio, invece, avrà diritto alla detrazione pro-quota spettante a condizione che effettui il pagamento degli oneri di propria competenza entro il termine di presentazione della dichiarazione. In caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, gli verrà rilasciata la certificazione delle somme corrisposte, con relativa attestazione di completa esecuzione da parte del condominio di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.
Qualora le parti comuni di un condominio siano state interessate da interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti. In tal caso, però, l’Agenzia con interpello n. 49 del 2020 ha affermato che il singolo condòmino può in piena autonomia scegliere la detrazione di cui intende avvalersi, per la parte di spesa a lui imputabile, senza essere condizionato dalle scelte effettuate dagli altri condòmini.
fonte italiaoggi

