Tari sempre dovuta dall’occupante
È tenuto a corrispondere al comune la tassa sui rifiuti quel contribuente in favore del quale viene effettivamente erogato dall’ente il relativo servizio di smaltimento, occupando egli materialmente l’immobile assoggettato, a prescindere dal fatto che, sullo stesso, sussista anche la comproprietà di altri soggetti altrove residenti. Si tratta dello specifico canone reso nella sentenza n. 124/10/2021 emessa dalla Ctr del Lazio. Un contribuente si era originariamente opposto, dinanzi la Ctp di Roma, a un avviso di accertamento Tari di oltre duemila euro della cui emissione e notifica si era occupata l’Ama, l’azienda gestore del ciclo dei rifiuti urbani e di pulizia urbana della città di Roma. L’atto impugnato, in particolare, si riferiva a diverse annualità dal 2011 al 2016 e contestava l’omessa dichiarazione e l’omesso pagamento della Tari per un immobile sito nella capitale. Ciò che con ricorso aveva dedotto il contribuente era l’illegittimità della ripresa della totalità del tributo laddove, affermava, quell’immobile assoggettato era in realtà a lui intestato solo al 50%, mentre la restante quota del diritto di proprietà doveva riferirsi a due altri soggetti comproprietari. Lamentava, pertanto, che l’ente impositore avesse ascritto solo e unicamente a lui l’intero importo del tributo preteso con quell’atto. La Ctp di Roma respingeva il ricorso e il contribuente appellava la sentenza. Anche il collegio regionale laziale, tuttavia, respingeva il gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannando il ricorrente alle spese. Nella motivazione, la Ctr osservava che in effetti l’operato dell’azienda comunale che gestiva il tributo doveva dirsi corretto dal momento che, in concreto, colui in favore del quale il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per quell’immobile era reso, era unicamente il contribuente appellante, da ritenersi unico soggetto passivo dell’imposta dal momento che risultava l’unico a occupare materialmente il locale. A nulla rilevava, dunque, che la proprietà di quell’appartamento risultasse intestata, oltre che al ricorrente, anche a ulteriori due persone per la quota del 50%, poiché, oltre a non essere essi gli effettivi fruitori del servizio, nemmeno risiedevano presso l’indirizzo in cui l’immobile era situato, luogo che era ravvisabile come dimora abituale del solo contribuente appellante.
Benito Fuoco
Il Sig. E.G. M. propone appello contro la sentenza n. 11573/18/2018, con la quale la Ctp di Roma respingeva un ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ama spa contestava la omessa dichiarazione Tari per gli anni dal 2011 al 2016 per un importo complessivo di euro 2.395,21 in ordine a un immobile sito in Roma Via del (…). Lamenta il contribuente che indebitamente l’Ente impositore ha ascritto solo a lui l’intero importo del tributo, mentre l’immobile in questione risulta intestato al 50% ai comproprietari coniugi B./E. G.
Si è costituita in giudizio l’Ama che, nel ribadire la piena legittimità del proprio operato, chiede che l’appello venga respinto.
L’appello non merita accoglimento avendo la Ctp correttamente valutato gli aspetti caratterizzanti l’odierna controversia.
Rispetto alle motivazioni già proposte dalla gravata sentenza è possibile ribadire che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti appare reso solo in favore dell’appellante, unico quindi soggetto passivo dell’imposta.
È vero infatti che la proprietà dell’appartamento di Via del (…) risulta intestata, oltre che all’odierno appellante, a ulteriori due persone; ma è altrettanto vero che tali comproprietari risultano effettivamente residenti al diverso indirizzo di Roma Via (…).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello; condanna l’appellante a rifondere ad Ama spa le spese del grado, liquidate in euro 300,00 onnicomprensive.
fonte italiaoggi

