IL DOSSIER DEI TECNICI DEL SENATO SUL DL 59/2021 CON LA PROROGA PER CONDOMINI E IACP
Superbonus, conti poco chiari
Le modalità di contabilizzazione sul superbonus del 110% contrastano «con i principi di trasparenza e veridicità di bilancio che escludono compensi di partita». «Gli effetti finanziari complessivi esposti nella tabella annessa alla relazione tecnica in esame sembrano poter derivare da compensazioni, tra effetti di maggiore/minor gettito dovuti al minor tiraggio del beneficio in argomento (rispetto a quanto stimato in precedenza) ed effetti finanziari di maggiori/minori oneri in termini di proroga del bonus 110% contenuto nel comma all’esame». Ma «tale modalità di contabilizzazione contrasta con i principi di trasparenza e veridicità di bilancio che escludono compensi di partita. Per una chiara lettura delle risultanze finanziarie e per la dovuta verifica contabile, si rende opportuna la separazione di tutte le poste espresse in termini di maggiori o minori entrate e/o spese. Alla luce di quanto esposto non è possibile verificare positivamente la stima presentata in quanto vengono indicati effetti finanziari netti di gettito che non consentono di valutare le singole misure proposte con la proroga in esame». Lo mettono nero su bianco i tecnici del servizio bilancio del Senato nella nota di lettura sul ddl di conversione in legge del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. La commissione bilancio di Palazzo Madama ha in programma da oggi l’avvio della discussione del ddl n. 2207. Ricordiamo che l’articolo 1, commi 3-5 del decreto, avente a oggetto il superbonus 110%, interviene sulla disciplina di cui all’art. 119 del dl n. 34 del 2020 prevedendo che per gli interventi effettuati dagli Iacp (Istituti autonomi case popolari) realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella misura del 110%, di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 119, spetti per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 (per la legislazione vigente il termine è fissato al 31 dicembre 2022). Mentre per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nel caso alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; per gli interventi effettuati dai condomini la medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 . Inoltre per gli interventi effettuati dagli Iacp la detrazione 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Nel mirino dei tecnici del servizio bilancio è finito l’aspetto finanziario dell’intervento. La relazione tecnica al dl si limita a indicare i valori finanziari che sono il risultato delle stime effettuate senza fornire in proposito alcun elemento informativo che possa consentire di ripercorrerle agevolmente al fine di verificarne il carattere prudenziale. «Appare quindi insufficiente il rinvio ai dati di spesa annua ed alla metodologia indicata nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria». La stima non consente di analizzare gli effetti finanziari derivanti dalle diverse tipologie di spesa incentivate (efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica dei veicoli elettrici), nonché gli effetti riconducibili in capo ai diversi soggetti beneficiari dell’agevolazione in parola (condomini, persone fisiche, Iacp). Non viene indicata la banca dati dalla quale dedurre l’andamento della «spesa annua» e gli effetti finanziari complessivi esposti nella tabella annessa alla relazione tecnica sembrano poter derivare da compensazioni, tra effetti di maggiore/minor gettito dovuti al minor tiraggio del beneficio (rispetto a quanto stimato in precedenza) ed effetti finanziari di maggiori/minori oneri in termini di proroga del bonus 110%. Una modalità di contabilizzazione che «contrasta con i principi di trasparenza e veridicità di bilancio che escludono compensi di partita. Per una chiara lettura delle risultanze finanziarie e per la dovuta verifica contabile, si rende opportuna la separazione di tutte le poste espresse in termini di maggiori o minori entrate e/o spese». Alla luce di ciò, la nota evidenzia che non è possibile verificare positivamente la stima presentata in quanto vengono indicati effetti finanziari netti di gettito che non consentono di valutare le singole misure proposte con la proroga in esame.
fonte italiaoggi

