General contractor con il 110%

Possibile accedere alla detrazione maggiorata del 110% per i costi sostenuti per il tramite del general contractor (contraente generale), inclusi quelli di natura professionale. Restano esclusi, però, i costi relativi al mero coordinamento, pianificazione e consulenza e, nel riaddebito delle spese per l’asseverazione e per il visto, si rende necessario documentare le relative spese nella fattura, con indicazione del servizio reso e del soggetto che ha effettuato la prestazione.


Così l’Agenzia delle entrate nel corso del VideoForum organizzato ieri da ItaliaOggi e Class/Cnbc avente ad oggetto, appunto, il superbonus 110% per l’efficientamento energetico, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020.


In linea con quanto già indicato in alcune recenti risposte (in particolare la n. 254 e la n. 261), che si aggiungono ad una ulteriore e specifica risposta fornita da una direzione regionale (Lombardia n. 904-334/2021) l’agenzia ha ribadito, con una paradossale assimilazione all’attività esercitata dall’amministratore di condominio, che le attività di coordinamento eseguite dal general contractor «non sono caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione».


Nella risposta fornita nel corso del forum, l’Agenzia delle entrate ha richiamato la più datata circolare 24/E/2020 con la quale (§ 5), aveva precisato che, per espressa previsione normativa, risultano detraibili con il 110%, nei limiti previsti per ogni intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e delle asseverazioni rilasciate dai professionisti.


In aggiunta, nel medesimo documento di prassi, l’Agenzia delle entrate aveva anche chiarito che la detrazione maggiorata spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che fruiscono del 110%, con particolare riferimento alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali necessari, per la progettazione e per le altre spese professionali connesse e richieste, comunque, dalla tipologia degli interventi; in particolare, si faceva riferimento alle perizie, ai sopralluoghi, alle spese preliminari di progettazione, di ispezione e di prospezione e agli altri costi «strettamente» collegati alla realizzazione degli interventi eseguiti ed agevolati.


L’Agenzia delle entrate non contesta, in effetti, lo schema contrattuale del contraente generale (general contractor), ammettendo di fatto la presenza di tale fornitore unico che consegna l’immobile ristrutturato «chiavi in mano» ma ritiene che un corrispettivo specificatamente dovuto per le attività di mero coordinamento, pianificazione e consulenza, come desumibile dal predetto schema, non rientri tra le spese ammesse alla detrazione del 110%, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.


Sul punto, l’agenzia richiama un chiarimento precedente, fornito in un più recente documento di prassi (circ. 30/E/2020) e conferma che restano agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, mentre devono essere esclusi i compensi specificatamente riconosciuti, con una paradossale assimilazione alle attività svolte dall’amministratore di condominio per i propri condòmini.


Non si tratta, in effetti, di adempimenti di natura amministrativa ma, molto spesso, di costi relativi alla gestione dei lavori stessi, con presenze sistematiche nei cantieri e con attività di indirizzo dei lavori, stante il fatto che, contrattualmente, questo soggetto risponde per la corretta esecuzione dei lavori, con la necessità di svolgere un vero e proprio coordinamento delle attività e delle imprese che eseguono i lavori agevolati.


L’Agenzia delle entrate, però, nella risposta rimane ferma sul punto anche se conferma che, in relazione ai costi sostenuti per il tramite del contraente generale, inclusi quelli relativi ai servizi professionali, per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali, come il rilascio del visto di conformità e le asseverazioni, è possibile accedere al superbonus; in caso contrario, si negherebbe la stessa essenza del contraente generale e, quindi, l’agenzia ammette la possibilità che quest’ultimo funga da unico fornitore, naturalmente marginando una propria redditività.


Infine, l’agenzia richiede al general contractor che documenti le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente, fruitore della detrazione maggiorata, nella fattura (o altri documenti di appoggio) emessa anche per il riaddebito delle spese relative ai servizi professionali, per le quali deve essere indicato, in maniera puntuale, il servizio prestato e il soggetto (professionista) che lo ha reso. 


fonte italiaoggi