Abitazione familiare: va riscritta l’esenzione ai fini Imu
Cassazione restrittiva rispetto alle modalità dell’istituto famiglia
Diversi Comuni hanno emanato avvisi di accertamento per disconoscere l’esenzione Imu per l’abitazione principale prevista dall’articolo 13, comma 2, Dl 201/2011.
Tale ripresa fiscale è normalmente motivata tramite rinvio a quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (4166/4170/20130/28534 del 2020; 2194/2021) secondo cui l’esenzione Imu spetterebbe unicamente per l’immobile nel quale tutti i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica. Qualora uno dei coniugi abbia invece collocato la propria residenza in un diverso immobile, l’esenzione Imu per l’abitazione principale non potrebbe essere goduta da nessuno dei due. Se, peraltro, questa plurima residenza si verifica nell’ambito del medesimo Comune, è la stessa legge a prevedere che «le agevolazioni si applicano per un solo immobile». Individuando una ratio antielusiva nella disposizione testè citata, il ministero dell’Economia e finanze (circolare 3/DF/2012) ha precisato che tale limitazione non potrebbe operare qualora gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi «il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza … ad esempio, per esigenze lavorative». Simile posizione ministeriale, che portava ad ammettere anche doppie esenzioni Imu, risulta in buona parte contrastante con la giurisprudenza di cui si è dato conto.
Occorre tuttavia considerare che, in alcune pronunce, la Cassazione ha distinto le ipotesi in cui si sia verificata una frattura di fatto del rapporto di convivenza dei coniugi non (ancora) legalmente separati (15439/19; 24294/20). In tali fattispecie, non potendosi più identificare la casa coniugale con l’abitazione principale, la diversa residenza anagrafica del coniuge non comporterebbe il venir meno dell’agevolazione. Qualora il contribuente riuscisse a dimostrare tale situazione di fatto, potrebbe quindi tentare di opporsi alla ripresa del Comune.
In termini generali, è però l’approccio ermeneutico adottato dalla Suprema corte a non essere del tutto soddisfacente. Il nucleo familiare, nel nostro ordinamento, è costituito dai componenti della famiglia legittima e si ritiene ne facciano parte i coniugi, i figli minori e i figli maggiorenni a carico. Se l’appartenenza a un nucleo familiare è uno status della persona, la dimora e la residenza anagrafica individuano invece il luogo di abituale abitazione di un soggetto. Si tratta, dunque, di profili tra loro differenti che possono, ma non devono, coincidere. Per quanto riguarda i coniugi, si ritiene che l’articolo 144 del Codice civile non imponga necessariamente la convivenza fisica, ben potendo l’unità familiare essere espressa dalla stabilità della formazione sociale. Vi possono essere diverse situazioni in cui uno dei coniugi abbia l’esigenza di collocare in altro immobile la propria dimora abituale. Le più diffuse sono quelle derivanti da necessità lavorative, ma si dovrebbe attribuire ampia rilevanza ai bisogni intorno ai quali è deciso l’indirizzo della vita familiare. Risulta irragionevole applicare l’esenzione Imu ai soli nuclei familiari i cui componenti vogliono e possono dimorare tutti sotto lo stesso tetto, perché si impedisce di apprezzare ai fini fiscali l’istituto famiglia per come attualmente esso si presenta.
Una lettura sistematicamente più adeguata e costituzionalmente orientata delle disposizioni porterebbe a ritenere ammissibile l’esenzione per l’abitazione principale in tutti quei casi in cui l’elezione di una seconda residenza sia effettiva (ossia alla stessa corrisponda la dimora abituale) e funzionale alle concordate modalità di svolgimento della vita familiare.
fonte sole24h

