La variazione catastale fa perdere la detrazione
quesiti

6. LAVORI «CHIAVI IN MANO»


Quesito


È consuetudine nel comparto edile che il potenziale beneficiario anche del bonus maggiorato del 110% intenda avvalersi di un unico soggetto (impresa e/o general contractor che sia) preoccupandosi esclusivamente di ottenere l’intervento senza voler affrontare adempimenti o spese aggiuntive, se in presenza di detrazione maggiorata cedibile. Si chiede: è possibile che l’impresa assuma direttamente i costi di progettazione e tutti gli altri costi e oneri accessori (ponteggi, smaltimento e quant’altro), compreso il rilascio del visto di conformità, in nome e per conto del fruitore cedente, pagando l’impresa per l’ammontare totale e applicando, per i costi che beneficiano della detrazione, anche lo sconto in fattura? O è necessario che le prestazioni, in particolare quelle professionali, comprese quelle relative al rilascio del visto di conformità, siano addebitate direttamente dai professionisti al beneficiario dell’agevolazione? 


Risposta


Assorbita nella risposta n. 2 (si veda ItaliaOggi di ieri, ndr).


7. VARIAZIONE DI CATEGORIA CATASTALE


Quesito


Nel caso in cui all’avvio dei lavori per la fruizione del 110% si sia in presenza di una unità immobiliare classata in una categoria diversa dall’»A/1», dall’»A/8» e dall’»A/9» (non aperta al pubblico) ma che alla fine dei lavori la stessa unità immobiliare ottenga un classamento in dette categorie che, ai sensi del comma 15-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, non possono fruire della detta detrazione, il contribuente-committente perde la possibilità di beneficiare del superbonus?


Risposta


Sì, si perde il diritto alla detrazione in quanto in caso di variazione catastale (anche a seguito di variazione della destinazione di uso) dell’immobile oggetto di interventi è necessario che gli stessi rientrino, al termine dei lavori, tra le categorie ammesse al beneficio.


8. SISMABONUS ACQUISTI


Quesito


La detrazione riferibile al sisma bonus acquisti, di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013, destinatario anche della detrazione maggiorata del 110%, spetta esclusivamente all’acquirente dell’unità immobiliare o contemporaneamente anche all’impresa che, rispettando le condizioni richieste, ha eseguito l’intervento? 


Risposta


Il comma 4 del citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 prevede che la detrazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, nel caso di acquisto effettuato dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119. Per i soggetti diversi da quelli elencati al predetto comma 9 si applicherà, invece, l’aliquota nella misura prevista dal medesimo articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 (75 per cento o 85 per cento) nonché la modalità di ripartizione di tale detrazione ivi indicata. Il citato articolo 16 comma 1-septies, in particolare, stabilisce che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva alienazione delle unità immobiliari, la detrazione – che ordinariamente spetterebbe al soggetto che sostiene tali spese – spetta, invece, agli acquirenti delle predette unità immobiliari. 


Nel caso di specie, pertanto, la fruizione della detrazione da parte degli acquirenti non consente all’impresa che esegue i lavori, di fruire della detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-quater del medesimo articolo 16. 


9. COMPROPRIETARI


Quesito


Come va calcolato il limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di un fabbricato costituito da 4 unità immobiliari accatastate separatamente che non dispongono di impianti autonomi posseduto da tre comproprietari che vogliono fare un intervento sull’involucro del fabbricato? 


Risposta


Fermo restando quanto già risposto alla domanda n. 1, si fa presente quanto segue. L’articolo 1, comma 66, lettera n), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (con la legge di Bilancio 2021), alla lettera n), del citato comma 66, ha modificato il predetto comma 9, lettera a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».


Per effetto della modifica sopra indicata, pertanto, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche ed è riferita alla spese sostenute a spese sostenuta a partire dal 1° gennaio 2021.


In base a quanto stabilito nel citato articolo 119 del decreto Rilancio, anche nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio non in condominio in quanto composto da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà, il limite di spesa va determinato in funzione del numero delle unità immobiliari, incluse le pertinenze, di cui l’edificio si compone, a nulla rilevando la circostanza che gli stessi abbiamo in comune uno o più impianti. 


Si applica anche in tale ipotesi il limite previsto dal comma 10 dell’articolo 119, ai sensi del quale «le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio». In sostanza, a fronte di interventi «trainanti» realizzati sulle parti comuni dell’edificio posseduto da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, è possibile fruire del Superbonus in caso di interventi di risparmio energetico «trainati» con riferimento a un massimo di due unità immobiliari.


10. INTERVENTI SU PARTI COMUNI


Quesito


In caso di interventi (siano essi riconducibili a ristrutturazioni edilizie, bonus facciate od altro…) realizzati su parti comuni di edifici residenziali in presenza di condominio «minimo» ed in assenza del codice fiscale dello stesso la fruizione dell’agevolazione è subordinata o meno alla circostanza che le fatture dei lavori sulle parti comuni del condominio minimo siano intestate ad uno dei condòmini, all’uopo delegato, il quale provvederà anche al loro pagamento. Oppure è possibile fruire del bonus anche nel caso in cui i suddetti lavori siano fatturati pro quota ad ogni condòmino che provvederà direttamente a pagare il fornitore in autonomia?


Risposta


Si rinvia a quanto chiarito nella circolare n. 30/E del 2020 (risposta 5.1.5) 


11. UNICO PROPRIETARIO


Quesito


In relazione al nuovo requisito introdotto dalla legge di Bilancio del 2021 in merito all’unico proprietario di non più di quattro unità, le regole che devono essere seguite sono quelle del condominio con la conseguenza che il proprietario può detrarre anche gli oneri sostenuti in relazione alle parti comuni di tutte le unità? La legge, infatti, non richiede l’autonomia funzionale delle unità in questione e, dunque, nel caso di specie dovrebbero applicarsi le regole previste per il condominio. 


Risposta


Assorbita dalla 1 e dalla 9 (si veda ItaliaOggi di ieri, ndr)


12. SPESE BUROCRATICHE


Quesito


Nel caso di appalto di opere e servizi per la realizzazione di lavori agevolabili e il riconoscimento dei benefici fiscali secondo le previsioni del dl Rilancio, sottoscritto tra un contribuente e un general contractor, il contribuente potrà computare tra le spese ammesse in detrazione quelle per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità riaddebitate al costo dal general Contractor?


Risposta


Assorbita dalla risposta n.2 (si veda ItaliaOggi di ieri, ndr)


13. OPZIONE SCONTO/CESSIONE


Quesito


L’articolo 121, comma 1-bis, del dl 34 prevede che «l’opzione di cui al comma 1 [per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante] può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento». Si chiede se la locuzione «può» contenuta nella norma deve essere intesa come facoltà del contribuente lasciando, pertanto, impregiudicata la possibilità di optare per lo sconto o la cessione anche qualora non sia previsto uno stato di avanzamento dei lavori (Sal). 


Risposta


Come noto, l’opzione prevista dall’articolo 121 del dl 34 del 2020 rappresenta una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La norma prevede che tale modalità alternativa (opzione per lo sconto in fattura o per la cessione) possa applicarsi anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Si tratta, di una mera eventualità disciplinata dalla norma e in quanto tale non pregiudica la possibilità di fruire comunque della detrazione qualora, non siano previsti stati di avanzamento dei lavori. Pertanto, qualora per l’effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all’articolo 14 del dl n. 63 del 2013) non siano previsti Sal, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cd sconto in fattura.


fonte italiaoggi