Senza demolizione ci sono regole a sé
Per gli interventi senza demolizione di un immobile esistente che viene ampliato le detrazioni competono solo per le spese riferibili alla parte pre-esistente in quanto l’ampliamento configura una nuova costruzione. Lo spiega l’Agenzia delle entrate, che ha già affrontato una fattispecie attinente a interventi effettuati sul sottotetto nella risposta a interpello n. 248, dello scorso 14 aprile, la quale si rivela utile al fine di cogliere le dovute sfumature e conseguentemente procedere a una corretta applicazione della maxidetrazione. L’intervento in questione aveva a oggetto la ristrutturazione del sottotetto, avvenuta senza alcun tipo di demolizione ma con un aumento della volumetria del 10% rispetto a quella preesistente. L’Agenzia, richiamando la circolare n. 19/E del 2020, precisa come con riferimento agli interventi come sopra individuati le detrazioni (sismabonus, ecobonus, nonché quelle di ristrutturazione edilizia previste dall’articolo 16-bis del Tuir) competano solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura una «nuova costruzione».
Il contribuente, di conseguenza, ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) ovvero, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, sulla base di criteri oggettivi. Tale «direttiva», precisa inoltre l’Agenzia, si ritiene ancora valida anche a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 10, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto «Semplificazione» al citato articolo 3, comma 1, lett. d), del dpr n. 380 del 2001, in quanto le richiamate modifiche riguardano il diverso caso in cui siano realizzati interventi edilizi di «demolizione e successiva ricostruzione» di edifici esistenti.
fonte italiaoggi

