IL MIO 110% RISPONDE
Irrilevanti le non conformità delle singole unità abitative
IRREGOLARITÀ
URBANISTICHE
Quesito
La sostituzione degli infissi e dei serramenti delle facciate condominiali rientra nell’ambito dell’agevolazione da Superbonus 110% anche se la certificazione sulla conformità urbanistica viene fatta esclusivamente sulle parti comuni? Il dubbio sorge con riferimento all’eventualità che sulle parti private (ovvero sui singoli appartamenti) possano essere presenti irregolarità che possano inficiarne la corretta applicazione.
Risposta
In via preliminare occorre precisare che la sostituzione di serramenti ed infissi costituisce, ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di Superbonus 110, intervento c.d. trainato, in quanto tale agevolabile esclusivamente qualora posto in essere congiuntamente ad un intervento c.d. trainante. Posto quanto sopra, e nell’assunzione che, nella fattispecie, si rispetti la condizione appena richiamata, si evidenzia ulteriormente quanto segue. L’art. 119, comma 13-ter del decreto Rilancio sancisce che, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo «stato legittimo» degli immobili plurifamiliari, di cui all’art. 9-bis del dpr 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia, devono essere riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati. Tale disposizione è volta ad evitare che, in presenza di interventi sulle parti comuni di un edificio, l’agevolazione possa essere in qualche modo inficiata (bloccata o solo ritardata) dalla presenza di eventuali irregolarità urbanistiche presenti su singole unità immobiliari di quello stesso edificio. In altri termini, la disposizione chiarisce che, in caso di interventi sulle parti comuni, il tecnico sia tenuto a procedere alle proprie asseverazioni con riferimento esclusivamente a queste ultime, a prescindere da eventuali irregolarità urbanistiche esistenti sulle parti private. Va da sé, allo stesso tempo, che, qualora gli interventi in questione vertano su parti private, la disposizione de qua non può al contrario considerarsi applicabile. Occorre dunque chiedersi se la sostituzione di serramenti ed infissi possa o meno essere ricompresa negli interventi afferenti le «parti comuni» qualora i suddetti serramenti ed infissi insistano sulle facciate del condominio. In proposito, l’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna, nella risposta all’istanza di interpello n. 909-1494/2020, ad esplicita domanda in tal senso formulata dall’istante ha ritenuto di condividere la soluzione di quest’ultimo, in base alla quale la presenza di eventuali non-conformità urbanistiche che dovessero essere riscontrate nelle singole unità abitative, non precludono l’accesso al «Superbonus 110%» non solo per gli interventi «trainanti», ma anche per la sostituzione di serramenti e infissi, dal momento che questi ultimi insistono sulle facciate del condominio e devono quindi essere a tutti gli effetti considerati quali «parti comuni» di quest’ultimo.
NO ALLO SCONTO
IN FATTURA PRIMA DEL SAL
Quesito
I fornitori dei servizi (cessionari dello sconto in fattura), possono emettere la fattura al committente con indicazione dello sconto in fattura prima del completamento dei lavori relativi al primo stato di avanzamento lavori (s.a.l.)?
Tale richiesta viene fatta in quanto i fornitori, in carenza di liquidità, intendono presentare alla banca (destinatario del credito) le fatture per ottenere delle anticipazioni su c/c bancario prima dell’approvazione del s.a.l.
Risposta
La risposta è negativa, in quanto la norma è perentoria. L’art. 121, dl Rilancio prevede che i soggetti che sostengono, nel periodo interessato dall’agevolazione (1° luglio 2020-30 giugno 2022), spese per gli interventi qualificati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’opzione di cui sopra può essere esercitata solo in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119, dl Rilancio, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
fonte italiaoggi

