IL MIO 110% RISPONDE
Massimo di spesa riferito a unità principale più pertinenza
BONUS PER ABITAZIONE
E PERTINENZA
Quesito
Sono proprietario di un edificio unifamiliare indipendente che dispone anche di una pertinenza che sorge in aderenza al fabbricato principale. I due edifici sono accatastati in un unico subalterno. Vorrei realizzare il Superbonus per la riqualificazione energetica dell’abitazione, mentre vorrei usufruire del Sismabonus per demolire/ricostruire il magazzino con cambio di destinazione d’uso in residenziale e realizzare l’accorpamento all’abitazione. Posso usufruire di entrambe le detrazioni al 110% tenendo una contabilità separata delle spese?
Risposta
Tra i presupposti per poter accedere alle agevolazioni previste dal dl Rilancio, come del resto per le agevolazioni ordinarie già previste dal legislatore fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici ed efficientamento energetico, vi è quello secondo cui l’intervento deve essere realizzato su un edificio esistente, quindi iscritto in catasto. L’accatastamento in un unico subalterno dell’abitazione e della pertinenza non preclude quindi la spettanza delle agevolazioni per gli interventi se realizzati su entrambi gli immobili. Infatti, Superbonus e Supersismabonus sono entrambi interventi «trainanti» che rilevano, ciascuno, autonomamente anche rispetto ai limiti di spesa previsti per la loro realizzazione. Con la risposta ad interpello n. 167/2021 l’Agenzia delle entrate ha ribadito che nell’ipotesi di edificio unifamiliare, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, è possibile accedere al Superbonus per le spese sostenute per interventi realizzati sull’unità immobiliare a destinazione residenziale e sull’unità unità immobiliare dotata del vincolo di pertinenzialità, con l’unità immobiliare principale, fermo restando che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerata, anche se accatastata separatamente. Inoltre, i lavori antisismici eseguiti sull’immobile non abitativo sono agevolabili a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione e sempreché l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
IMPIANTO RISCALDAMENTO
E ACCESSO AL SUPERBONUS
Quesito
Sono proprietario di un’abitazione che è dotata sia di un tradizionale camino a legna sia di impianto riscaldamento a gasolio, non funzionante a seguito di un guasto della caldaia intervenuto nel 2018. Vorrei usufruire delle agevolazioni da Superbonus realizzando il cappotto, sostituendo gli infissi e installando un impianto fotovoltaico e colonnine a litio. Posso intervenire anche sull’impianto di riscaldamento con un impianto a pompa di calore tenendo conto del fatto che il vecchio impianto a gasolio potrebbe essere riattivato con un intervento di manutenzione straordinaria, oppure già la sola presenza del caminetto a legna permette di poter usufruire del 110%?
M.C.
Risposta
Costituisce un presupposto indiscusso quello secondo cui l’accesso ai benefici fiscali previsti per gli interventi di efficientamento energetico, quindi ecobonus tradizionale o superbonus, è consentito solo nel caso in cui l’immobile oggetto di intervento disponga di un impianto di riscaldamento. L’Agenzia delle entrate ha più volte chiarito che le caratteristiche che consentono di individuare, ai fini agevolativi, l’impianto di riscaldamento sono indicate dal dlgs. 19 agosto 2005 n. 192, da ultimo modificato dal dlgs. 10 giugno 2020, n. 48. In particolare, la disposizione da ultimo richiamata ha modificato la nozione di «impianto termico» per tale intendendosi, un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 30/E/2020 per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato dlgs. 48/2020, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento» e consentono l’accesso alle agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico.
fonte italiaoggi

