Bonus casa, da provare l’effettiva separazione
L’esenzione per la prima casa non spetta a quei coniugi che dimorino in residenze diverse in quanto si affermano separati, occorrendo che vi sia o un provvedimento giudiziale di separazione legale ovvero altri elementi che provino l’effettività della separazione in atto. È ciò che ha stabilito la Ctr Emilia Romagna nella sentenza n. 556/07/2021 (presidente-relatore Raffaele Di Ruberto). Il collegio regionale emiliano si è occupato dell’appello proposto dal comune di Bologna che si era visto annullare in Ctp due propri avvisi di accertamento Ici emessi nei confronti di due coniugi per le unità abitative distinte in essi cui risiedevano. Col gravame l’ente locale sosteneva l’erroneità della sentenza di prime cure in quanto non era possibile sostenere l’agevolazione per ciascuna delle distinte dimore in cui ognuno dei coniugi risiedeva abitualmente, soprattutto in assenza di elementi che provassero un’effettiva separazione ovvero dimostrassero che almeno una delle due abitazioni fosse quella principale utilizzata dal nucleo familiare. La tesi del comune, dunque, tesa al disconoscimento dell’esenzione, si fondava sulla necessità che l’unità immobiliare fosse deputata a dimora abituale dei coniugi e dei propri familiari, cosa che non poteva riconoscersi ai distinti alloggi di residenza dei due ricorrenti. L’agevolazione di cui all’art. 8, comma 2, dlgs n. 504/1992 è infatti relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, intendendosi per tale «quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente». In richiamo a diversi indirizzi di Cassazione (Cass. n. 26947/2017, n. 8367/2019), la Ctr ha ricordato che ai fini della spettanza della detrazione è necessaria la prova che l’abitazione costituisca dimora abituale non solo propria del contribuente ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito fosse riscontrabile solo per il ricorrente e difettasse invece nei familiari. Pertanto, nel caso di trasferimento di uno dei coniugi della sua dimora abituale in altro luogo per intollerabilità del prosieguo della convivenza, l’abitazione principale non potrà più essere identificata con la casa coniugale. Tuttavia il distacco effettivo dei coniugi potrà esser provato in quanto oggetto di separazione legale con provvedimento del giudice, ovvero, se di fatto, andrà dimostrato aliunde dal contribuente.
Nicola Fuoco
(…) si rileva che il comune di Bologna ebbe a disconoscere le agevolazioni ai fini Ici quanto alla abitazione dei contribuenti sul presupposto che essi, coniugi, residenti nello stesso comune, avessero la residenza in unità abitative diverse.
I signori A. e P., dal loro punto di vista, ritenevano di aver diritto alla esenzione per abitazione principale con riferimento all’unità di abitazione di rispettiva residenza e ritenevano, anche, che il comune di Bologna fosse decaduto dal potere accertativo.
Il comune, anche in questo giudizio, ritiene che i contribuenti non possano utilizzare le agevolazioni de quibus essendo in costanza di matrimonio (con nucleo familiare unico) e non avendo provato la separazione di fatto né l’utilizzo dei due immobili quali abitazioni principali.
Appare senza dubbio insuperabile la risultanza che le residenze anagrafiche siano differenti, che i coniugi occupino unità abitative differenti, che per entrambe vogliano il riconoscimento (ai fini Ici) di abitazione principale, con la conseguenza richiesta che per entrambe abbiano, dal loro punto di vista, diritto all’esenzione dell’imposta.(…)
Va ricordato che l’agevolazione prevista dall’art. 8, comma 2, dlgs n. 504/1992 è relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, intendendosi per tale «quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».
Con l’art. 1, comma 173, lett. b), legge n. 296/2006, a partire dall’anno di imposta 2007 si è poi specificato che per abitazione principale deve intendersi, «salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica».(…)
Secondo la Cassazione non basta sostenere che i coniugi si sono «separati di fatto» per dimostrare lo spostamento della residenza e della dimora in due immobili diversi. È necessaria una separazione legale, fatta cioè con un provvedimento del giudice.
È alquanto sospetto che due persone, per quanto vivano separate, non abbiano intrapreso il normale procedimento di cessazione del matrimonio.
Ecco che allora, poiché nell’abitazione principale ove risiede il marito non vi è fissata anche la residenza e la dimora abituale della moglie (ossia del nucleo familiare, così come vuole la legge), il primo, e altrettanto la seconda, devono pagare rimpasta. Non è il venir meno della convivenza tra i coniugi a consentire l’esenzione sull’abitazione principale sulle case di entrambi. È necessario dimostrare l’effettiva rottura del rapporto coniugale.(…)
fonte italiaoggi

