Prima casa rivenduta, incide il fattore tempo

In caso di rivendita della prima casa nei cinque anni successivi all’acquisto per conservare le agevolazioni sarà sufficiente registrare il secondo acquisto entro un anno senza che sia necessaria la trascrizione dell’atto; questo significa che le agevolazioni per l’acquisto della prima casa non saranno revocate se alla rivendita entro i cinque anni seguirà, entro un anno, la registrazione di una scrittura privata che attesti l’acquisto del nuovo immobile. Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione nell’ordinanza n. 12813/2021. La vertenza riguarda la decadenza o conservazione dell’agevolazione fiscale, nel caso in cui il contribuente rivenda la prima casa e ne riacquisti una nuova registrando la scrittura preliminare, pure senza poterne chiedere la trascrizione; la Commissione tributaria provinciale di Grosseto aveva ritenuto che la omessa trascrizione nei registri immobiliari della scrittura sottoscritta dalle parti non avesse conferito piena disponibilità del bene, e quindi questa evenienza comportasse la decadenza delle agevolazioni fruite. La Commissione regionale di Firenze ha completamente ribaltato la decisione dei primi giudici e ha stabilito che la scrittura registrata conferisce certezza alla data di acquisto della seconda casa; questo impedisce la decadenza delle agevolazioni fiscali richieste e comporta la conservazione dell’agevolazione pure in difetto della trascrizione dell’atto. La Corte di cassazione ha confermato la decisione dei giudici regionali toscani. Riprendendo la normativa di riferimento, i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che la decadenza non operi quando «il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile, proceda all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale». La stessa Corte conclude enunciando un nuovo principio di diritto che, testualmente, dice che, qualora il contribuente entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici concessi per l’acquisto della prima casa proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, non perderà le agevolazioni registrando la scrittura tempestivamente, e non è necessaria la trascrizione dell’atto sui registri immobiliari. Dopo aver verificato che il contribuente, vittorioso nel secondo grado di merito, non abbia svolto difese nel giudizio di legittimità, la Cassazione ha compensato tra le parti le spese di lite. 
Benito Fuoco
La Commissione tributaria regionale della Toscana (…) ha accolto il ricorso introduttivo proposto dalla sig.ra V. S. avverso l’avviso di liquidazione (…), dovuto in seguito alla decadenza della agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, (…) in dipendenza della omessa trascrizione nei registri immobiliari dell’acquisto di altro immobile (entro l’anno dalla alienazione del primo), giusta scrittura privata (…). La Avvocatura generale dello stato ha proposto, con atto del 9 maggio 2019, ricorso per Cassazione (…). Per vero l’accertamento dell’acquisto della proprietà del secondo immobile, in capo alla contribuente intimata, per effetto della scrittura privata del 20 giugno 2007, per come stabilito dalla Commissione tributaria provinciale (…La scrittura privata è stata sottoposta registrazione ma non a trascrizione) non forma oggetto di impugnazione e deve reputarsi pacifico e incontestato. Sicché sul punto ridetto dell’acquisto dell’«altro immobile da adibire ad abitazione principale» entro il termine annuale fissato dall’art. 1, nota II-bis, comma 4, ultimo periodo, della Tariffa, Parte Prima, allegata al dpr. 26 aprile 1986, n. 131, si è consolidato il giudicato interno. Orbene la norma in parola stabilisce per l’appunto che, nel caso di successivo trasferimento dell’immobile, acquistato con i benefici, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell’acquisto, la decadenza, comminata nel medesimo comma, non opera qualora «il contribuente, entro un anno dalla alienazione dell’immobile […] proceda all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale». Risulta palese dal tenore testuale della disposizione che la decadenza dalle agevolazioni è impedita dalla pura e semplice condizione dell’«acquisto» dell’altro immobile, nel termine e nei sensi indicati, senza che la legge esiga l’ulteriore formalità della trascrizione dell’atto di compravendita nei registri immobiliari.(…)
Consegue il rigetto del ricorso sulla base del seguente principio di diritto che il Collegio enuncia ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ.: «Per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno l’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui art. 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al dpr 26 aprile 1986, n. 131, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale».(…)

fonte italiaoggi