LE RISPOSTE DEL MINECONOMIA.
IL VERSAMENTO IN BASE ALLE CONDIZIONI DELL’IMMOBILE

L’Imu vuole la dichiarazione

Isoggetti che godono delle esenzioni Imu stabilite per l’emergenza da Covid devono presentare la dichiarazione entro il prossimo 30 giugno. La dichiarazione deve essere sempre presentata dagli enti non commerciali. Per il versamento dell’acconto Imu in scadenza il 16 giugno va effettuato in base alle condizioni soggettive e oggettive dell’immobile. Questi i punti di maggior interesse che emergono dalle faq pubblicate l’8 giugno 2021 dal dipartimento delle Finanze sul sito www.finanze.gov.it dirette a chiarire alcuni aspetti della dichiarazione Imu in scadenza il prossimo 30 giugno e del versamento della prima rata Imu in scadenza il 16 giugno 2021. La prima domanda riguarda i soggetti che nel 2020 sono stati esonerati dal versamento dell’Imu dai vari decreti connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19: è sorto, infatti, il dubbio se questi dovessero o meno compilare la Dichiarazione Imu 2021 per l’anno 2020. La risposta si ritrova nelle norme che regolano il tributo che hanno come fulcro il principio racchiuso nell’art. 1, comma 769, della legge 160/2019, in base al quale la dichiarazione Imu deve essere presentata ogni volta che «si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta» e comunque in tutti i casi in cui il comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta. Quest’ultima ipotesi è proprio quella a cui si assiste con le esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid, per cui in tali casi i soggetti passivi dovranno presentare la dichiarazione Imu, barrando la casella «Esenzione». Le stesse argomentazioni hanno portato il Mef a sostenere che l’obbligo dichiarativo non sussiste, invece, quando l’esenzione viene meno, dal momento che il periodo della sua durata, stabilito per legge, è ben conosciuto dai comuni. Tale adempimento resta invece fermo a carico degli enti non commerciali poiché è il comma 770 a stabilire che la dichiarazione Imu deve essere presentata ogni anno. La seconda richiesta attiene al calcolo dell’Imu; in particolare il dubbio era se l’acconto ed il saldo si devono effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre o se bisogna versare il 50% dell’imposta annua. Anche in questo caso il Mef ribadisce che la risposta si legge nei commi 761-762 dell’art. 1 della legge 160/2019; se da un lato è stabilito che il «versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente», dall’altro bisogna tener conto del fatto che l’Imu «è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso». Ciò comporta (circolare 1/Df/2020) che nel caso in cui un immobile sia stato, ad esempio, acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata Imu, da versare entro il 16 giugno va proporzionata a 1 mese di possesso e non parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi, dovendosi ritenere più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento.

fonte italiaoggi