Eliminazione delle barriere trainata anche dal sismabonus

Dal 1° giugno, gli interventi «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche» e gli altri interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir possono essere trainati al 110% non solo dal super ecobonus al 110%, ma anche dal super sismabonus al 110%, anche in versione super sismabonus acquisti, grazie al Dl semplificazioni che ha modificato l’articolo 119, comma 4 del Dl 34/2020.

Sia la norma che consente il traino grazie al super ecobonus che quella che lo consente grazie al supersismabonus prevedono che l’estensione del 110% a questi interventi trainati spetti «anche» se gli interventi sono «effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni». Questa precisazione, però: non introduce una condizione soggettiva dei contribuenti agevolati al 110%; non condiziona il superbonus alla presenza di un condòmino con disabilità o di età superiore a 65 anni.

Questo, in sintonia con la detrazione ordinaria del 50% per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, la quale spetta anche se gli interventi vengono effettuati «in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori» (circolare 8 luglio 2020, n. 19/E). La conferma di questa interpretazione è contenuta anche nella risposta all’interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839.

La detrazione ordinaria del 50% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir, non sarebbe tra quelle indicate nell’articolo 121 del Dl 34/2020, per le quali è possibile effettuare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Questa opzione, comunque, può essere effettuata se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientrano, come spesso accade, tra quelli di manutenzione straordinaria o ristrutturazione dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) o b), del Tuir (risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-04996 del 3 dicembre 2020).

Neanche la super detrazione del 110% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sarebbe compresa tra quelle indicate nell’articolo 121, per le quali è possibile effettuare la suddetta opzione, ma questa possibilità è stata concessa dall’agenzia delle Entrate, in via amministrativa (Guida dell’agenzia delle Entrate di febbraio 2021, pagina 20) e dall’interrogazione parlamentare 29 aprile 2021, n. 5-05839.

In attesa che vengano aggiornati il modello e le istruzioni per la comunicazione dell’opzione, si ritiene che il codice da utilizzare per comunicare l’opzione di cessione o sconto in fattura di questi interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sia il codice 17 relativo agli interventi di manutenzione, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione.

fonte sole24h