IL MIO 110% RISPONDE

Necessario un calcolo ad hoc per ogni fattispecie agevolabile


DUE PROGETTI 


CON DIVERSE SCIA E SAL


Quesito


Ho presentato due progetti con due differenti Scia: uno relativo al Super Sismabonus e l’altro inerente al Superbonus 110%. Per quanto concerne la cessione del credito, devo rispettare la percentuale del 30% relativa a ciascuno stato di avanzamento lavori ovvero posso prescindere dall’osservanza di tale soglia percentuale?


Risposta


Il decreto Rilancio, all’articolo 121, comma 1-bis, prevede che l’opzione relativa alla cessione del corrispondente credito di imposta, ovvero allo sconto in fattura, può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, laddove, per gli interventi rientranti nell’alveo della relativa misura agevolativa, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. Come precisato dall’Agenzia delle entrate mediante la circolare ministeriale 24/E/2020, qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può beneficiare della relativa agevolazione, nell’osservanza di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli ulteriori adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. 


Posto quanto sopra, si ritiene che la quantificazione del 30%, come richiesta dalla disciplina, dovrà essere calcolata distintamente per ogni singolo intervento riconducibile alle due diverse fattispecie agevolabili, ovvero, per quanto di interesse nel caso specifico, il Superbonus 110 ed il Super Sismabonus. Si evidenzia, in ogni caso, per completezza espositiva, che, per quanto concerne la determinazione della citata soglia percentuale necessaria ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, l’Agenzia delle entrate, mediante la risposta all’istanza di interpello n. 538, del 9 novembre 2020, ha precisato che occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intervento oggetto di agevolazione e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.


FONDAZIONE ONLUS, 


ELASTICITÀ SUPERBONUS


Quesito


Una fondazione è proprietaria di due edifici, accatastati in categoria B/1 (strutture senza fine di lucro, quali ad es. ospizi, collegi, orfanotrofi) destinati a comunità residenziale e alloggio per persone con disabilità o malattie mentali. La fondazione intende sostituire il vecchio impianto di riscaldamento, già in comune ad entrambe le unità, nonché procedere alla realizzazione di interventi trainati di coibentazione della copertura ed installazione colonnina di ricarica dei veicoli elettrici. Si precisa che (i) gli edifici sono stati oggetto di alcuni lavori di adeguamento antisismico e installazione di un impianto fotovoltaico e che (ii) al termine dei lavori si otterrà un unico edificio, ancorché di medesima categoria catastale B/1. 


Posto tutto quanto sopra, ci si chiede se la fondazione possa usufruire della maxi-detrazione e quali siano i criteri per l’individuazione del limite di spesa. 


Risposta


Non essendo prevista, per le Onlus, alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando l’esclusione di cui al comma 15-bis, art. 119, dl Rilancio. Non opera neppure la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo art. 119, relativa alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari. L’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va invece effettuata al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione, applicando le regole contenute nel citato art. 119, ovvero tenendo conto della natura degli immobili e della tipologia di intervento da realizzare. Posto quanto sopra, si evidenzia ulteriormente che, a far data dal 1° giugno 2021, il comma 10-bis, come inserito all’art. 119 cit. dal dl Semplificazioni, ha previsto che per le Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali ed i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e siano inoltre in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, il limite di spesa ammesso alla detrazione del 110 per cento, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato Immobiliare dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 120-sexiesdecies del dlgs 385/1993.


fonte italiaoggi