Acconto Imu, si corre ai ripari
Per chi non riesce a pagare la prima rata Imu entro la data di scadenza fissata dalla legge (mercoledì 16 giugno), ecco come e quando correre ai ripari. I contribuenti, titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni, che per qualsiasi motivo non pagano in tutto o in parte l’acconto Imu entro il 16 giugno, possono ravvedersi versando una mini sanzione. È ormai possibile sanare le violazioni commesse in tempi lunghi. Naturalmente prima si paga, minore è la sanzione dovuta. Se il pagamento viene effettuato parzialmente o in ritardo, oltre il 16 giugno, è possibile regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza, vale a dire fino al prossimo 30 giugno. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell’1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all’1,66%. Ci si può avvalere del condono entro un anno, ma in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%. Ma non finisce qui, si può ancora rimediare pagando una penalità del 4,28% (1/7 del 30%), entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), oltre due anni dalla commissione della violazione. Il mancato ravvedimento comporta l’irrogazione della sanzione edittale da parte del comune nella misura del 15%, se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni. Oltre i 90 giorni, la penalità sale al 30%.
Soggetti interessati alla sanatoria ed esclusi. Dal 17 giugno, dunque, scatta il termine per il ravvedimento operoso per coloro che non sono in regola con il pagamento dell’acconto Imu. I contribuenti, infatti, possono porre rimedio al mancato o parziale pagamento entro la data di scadenza fissata dalla legge, vale a dire entro il 16 giugno. In seguito alle modifiche che sono state apportate alla disciplina del ravvedimento, con l’articolo 10 bis del dl Fiscale (124/2019), è consentito sanare le violazioni commesse in tempi lunghi. Possono avere interesse a regolarizzare eventuali ritardi nei pagamenti dell’imposta locale tutti i titolari di fabbricati, terreni e aree edificabili. Non devono pagare l’imposta municipale i titolari di immobili destinati a prima casa e equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l’esenzione. Il tributo non è dovuto, poi, negli altri casi in cui è previsto l’esonero dal versamento, riconosciuto a tutte le attività commerciali colpite dalla pandemia e che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza sanitaria. A causa del Covid-19, non è dovuto l’acconto Imu sugli immobili posseduti «dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto», vale a dire il dl Sostegni (41/2021). L’esonero dal pagamento dell’acconto è previsto dall’articolo 6-sexies della legge di conversione del citato dl (69/2021). In particolare, non sono tenuti a passare alla cassa coloro che sono titolari di partita Iva e che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto, purché residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
È richiesta come condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. L’esenzione, però, si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori. Inoltre l’articolo1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (178/2020) ha disposto l’esenzione per gli immobili adibiti a alberghi, pensioni e altre attività ricettive, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici, teatri, discoteche e via dicendo.
Tempi e modalità per regolarizzare. Dopo la data di scadenza è possibile avvalersi del ravvedimento cosiddetto sprint, entro 14 giorni dalla commissione della violazione, fruendo di una sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base). Oppure si può ricorrere al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione ridotta all’1,5% (1/10 del 15%). Naturalmente, più tardi ci si avvale del condono, maggiore è la sanzione da pagare. Gli interessati, inoltre, hanno la facoltà di condonare le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all’1,66% (1/9 del 15%). In alternativa, ci si può avvalere del ravvedimento lungo entro 1 anno, con una sanzione un po’ più salata, che è fissata al 3,75% (1/8 del 30%). Infine, sono disponibili le due ultime chance, atteso che si può fruire dell’abbattimento della sanzione regolarizzando la violazione in tempi molto ampi. In effetti, si può pagare una sanzione del 4,28% (1/7 del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), se si va oltre i due anni.
Non è fissato un termine finale per il ravvedimento oltre i due anni, ma è evidente che il beneficio della mini sanzione è legato all’adempimento spontaneo prima che le violazioni vengano accertate dall’amministrazione comunale. Se i contribuenti non si avvalgono del condono, vanno incontro all’irrogazione della sanzione edittale. Ciò accade se le irregolarità sono rilevate dal comune, anche nella fase istruttoria che precede la notifica degli atti impositivi. In questi casi è sempre dovuta la sanzione base prevista dalla legge. Va posto in rilievo che le violazioni possono essere regolarizzate anche in momenti diversi, purché l’ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito dalla legge. Per esempio, si può versare solo l’imposta e successivamente la sanzione e gli interessi.
Considerato che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni, 90 giorni, 1 anno e così via), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell’ultimo versamento. Per effettuare il ravvedimento è imposto che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto, con i relativi interessi legali, che maturano giorno per giorno. Gli interessi vanno calcolati in base al principio del pro rata temporis, applicando i tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta. Dal momento in cui le violazioni vengono accertate dal comune, anche nella fase istruttoria che precede la notifica degli atti impositivi, non è più possibile sanare le violazioni ed è dovuta la sanzione ordinaria.
fonte italiaoggi

