L MIO 110% RISPONDE
Doppio salto di classe su tutte le unità riscaldate
MIGLIORAMENTO
ENERGETICO E VINCOLATI
Quesito
Ho intenzione di realizzare degli interventi trainati (sostituzione di infissi) su un appartamento facente parte di un immobile condominiale tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Nel caso di effettuazione degli interventi in questione su un singolo appartamento del condominio, il miglioramento energetico, come richiesto espressamente dalla norma ai fini della fruizione dell’agevolazione da Superbonus, deve inerire il solo appartamento oggetto dell’intervento trainato o, di contro, il condominio nella sua interezza?
Risposta
Ai sensi del comma 2, dell’art. 119, dl Rilancio, nonché alla luce di quanto precisato dall’Agenzia delle entrate mediante la circolare ministeriale 24/E/2020, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, l’agevolazione da Superbonus spetta in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando l’osservanza della rigida condizione, normativamente prevista, del cosiddetto «doppio salto di classe energetica» ovvero , ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, la misura agevolativa da Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi trainati (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.
Posto quanto sopra, come evidenziato dalle risposte da parte del Governo alle varie FAQ in tema di Superbonus, la verifica del cosiddetto «doppio salto di classe energetica» va effettuata se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio, considerando l’edificio nella sua interezza. Qualora, invece, l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con riferimento a unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
CODICE E AMMINISTRATORE
PER CONDOMINIO MINIMO
Quesito
Su un edificio si prevede la realizzazione di interventi sia sulle parti comuni (cappotto termico e rifacimento coibentazione lastrico solare), sia all’interno delle singole unità immobiliari (nella specie, tre) di cui è composto.
Trattandosi di condominio minimo, si richiede conferma circa la necessità o meno sia della nomina di un amministratore, sia della richiesta di apposito codice fiscale di condominio.
Risposta
La richiesta del codice fi scale del condominio è onere dell’amministratore. Tuttavia, in presenza di quello che viene individuato come «condominio minimo», in quanto composto da un numero di condomini non superiore ad otto, non vi è alcun obbligo in capo ai condomini riguardo la nomina dell’amministratore.
In tale circostanza, l’amministrazione finanziaria, nella circolare n. 24/E, dell’8 agosto 2020, ha precisato che il condominio non è tenuto a richiedere il codice fiscale.
Fermo restando quanto sopra, l’Agenzia delle entrate ha altresì precisato che, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti, il quale è comunque, e di conseguenza, tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Quanto sin qui evidenziato è altresì confermato nell’ambito delle istruzioni al Modello di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, ai sensi degli artt. 119 e 121, dl Rilancio, nell’ambito della quale si conferma espressamente che nel campo «Condominio minimo» va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministratore di condominio e il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio. Devono essere indicati, inoltre, il codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condòmino incaricato (nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio), la relativa firma ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica.
fonte italiaoggi

