Ok a più interventi per ottenere il miglioramento energetico
AGEVOLAZIONI FISCALI DA110%
E RISPARMIO ENERGETICO
Quesito
Abito in un condominio composto da 64 unità immobiliari, oltre numerose cantine accatastate separatamente. L’edificio presenta una superficie vetrata estremamente ampia. Stiamo valutando la possibilità di realizzare il cd «cappotto termico»; la spesa massima agevolabile secondo le disposizioni da Superbonus è pari ad euro 4.100.000; lo studio di fattibilità realizzato ha evidenziato che il risparmio energetico conseguibile sarebbe pari a circa il 30% del consumo attuale di gas, pari quindi a circa 18.000 euro. Ne risulta un periodo di recupero dell’investimento pari a 227 anni (=4.100.000:18.000). Le disposizioni vigenti non prevedono il rispetto di un periodo massimo di recupero dell’investimento per evitare di realizzare interventi non ammortizzabili in tempi brevi?
C.P.
Risposta
Preliminarmente si evidenzia che gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio possono accedere alle agevolazioni da Superbonus se presentano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Inoltre, l’intervento è agevolabile a condizione che l’edificio consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche, da certificare attraverso l’attestato di prestazione energetica (cd Ape) redatto ante e post intervento. Il miglioramento può essere conseguito con la realizzazione di un unico intervento (trainante) o con la realizzazione congiunta di più interventi (trainanti e trainati). Si ricorda che con la risposta ad interpello n. 521/2020 l’agenzia delle entrate ha escluso che la sostituzione delle vetrate presenti sula facciata dell’edificio con una parete in muratura isolata termicamente rientri tra gli interventi agevolabili. Per gli edifici in condominio, come quello rappresentato nel quesito, la misura della spesa massima ammessa in detrazione è calcolata moltiplicando il coefficiente stabilito dall’art. 119, lettera a), per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, tenendo conto anche delle pertinenze. A fronte della spesa sostenuta e nei limiti massimi di spesa ammessa in detrazione, il contribuente otterrà un beneficio fiscale consistente, ordinariamente, in una detrazione d’imposta, riconosciuta per gli interventi da Superbonus in misura maggiorata (110%). Nel caso di spese per interventi sulle parti comuni in condominio, la detrazione sarà ripartita tra tutti i condomini che hanno partecipato alla spesa in misura proporzionale ai millesimi di proprietà, o secondo il diverso criterio eventualmente adottato conformemente agli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Il condomino potrà utilizzare la detrazione spettante in diminuzione dell’imposta Irpef periodicamente dovuta; il beneficio compete in detrazione in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, il contribuente può optare: (i) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto; (ii) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare. I cessionari o gli acquirenti utilizzeranno il credito d’imposta in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con le quali sarebbe stata utilizzata la detrazione. Quindi l’unico limite temporale previsto dalle disposizioni normative è il rispetto del periodo di cinque anni per l’utilizzo del beneficio fiscale accordato, che sia la detrazione d’imposta o il credito da utilizzare in compensazione. Da quanto sin qui rappresentato si evince come le disposizioni del dl Rilancio disciplinano solo il riconoscimento e la quantificazione del beneficio fiscale conseguente agli interventi di riqualificazione energetica, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo dello stesso. Resta invece esclusa ogni valutazione in merito alla convenienza economica degli interventi in termini di riduzione dei costi ordinariamente sostenuti per il riscaldamento dell’unità immobiliare interessata dai lavori, atteso che tale profilo attiene esclusivamente l’ambito personale di ogni contribuente. Infatti, il miglioramento energetico di almeno due classi che consente l’accesso al beneficio fiscale va valutato secondo parametri convenzionali. L’indice di prestazione energetica riferito all’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.
fonte italiaoggi

