Affitti, mediazione «rinforzata» nelle liti
Il principio espresso dal Tribunale di Gorizia suscita molte perplessità

Il Tribunale di Gorizia con ordinanza del 3 giugno 2021, ha statuito che, nel caso di mediazione obbligatoria, il mediatore «è tenuto a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, ad informare le parti in ordine alle conseguenze che possono derivare dal rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo, a verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, anche su sollecitazione del mediatore stesso, in merito alle ragioni del predetto eventuale rifiuto, a meno che non vi sia il consenso della parte dichiarante e la ragione del rifiuto concerna proprio il merito della lite e, infine, in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, a formulare una proposta di conciliazione, anche in assenza di una richiesta delle parti e, in caso contrario, a illustrare le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a ritenere inopportuno formulare una proposta conciliativa».

Le conclusioni cui perviene l’ordinanza in commento, però sembrano confliggere con i principi posti dal legislatore, dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza.

Rinuncia al giudizio impossibile

Va preliminarmente considerato che Il Giudice goriziano, nel motivare il suo provvedimento (il conduttore, sfrattato per morosità, nel frattempo aveva lasciato l’immobile ma non aveva pagato gli arretrati) non ha tenuto conto del fatto che in materia locatizia e proprio con riferimento alle fattispecie in cui si controverta della morosità del conduttore, il locatore non può essere costretto o indotto a rinunciare a conseguire una pronuncia giudiziale per la sostanziale ragione che la pronuncia stessa costituisce, per legge, la condizione per essere assolto dall’obbligo di pagare imposte sui canoni non percepiti.

Proposta concordata

Quanto alla formulazione di una proposta da parte del mediatore, va rammentato che, contrariamente a quando indicato nell’ordinanza in commento, il mediatore è tenuto a formulare una proposta solamente se entrambe le parti lo richiedano.

Il nodo del verbale

Non condivisibile appare poi l’invito al mediatore a «verbalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, anche su sollecitazione del mediatore stesso, in merito alle ragioni del l’eventuale rifiuto»: una delle caratteristiche peculiari della mediazione fin dall’introduzione dell’istituto nel nostro ordinamento, è sempre stata, ed è tuttora proprio il fatto che non si possa fare uso del verbale della procedura di mediazione, delle risultanze di questo e ancor più delle dichiarazioni delle parti, nella successiva causa di merito.

fonte sole24h