Stralcio cartelle, niente condanna alle spese
C.C. ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 8726/2019, depositata il 19/06/2019, con la quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 46 del dlgs 546/1992 rilevando, alla luce degli importi in cartella, l’applicabilità dell’art. 4 del dl n. 119/2018 convertito con modificazioni in legge n. 136/2018, con conseguente annullamento dei provvedimenti impositivi a far data dal 31/12/2018 e compensazione delle spese in quanto la norma che impone l’estinzione del giudizio è stata promulgata in data posteriore rispetto all’incardinazione del ricorso.

L’appellante censura la sentenza impugnata per la statuizione assunta sulle spese di lite ritenuta erronea e immotivata, ed in violazione degli articoli 112 – 92 II comma c. p. c. (…).

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

In pendenza di giudizio, è stato emanato il dl n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018 (c.d. decreto fiscale 2019), che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di € 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

Lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di € 1000,00 (comprensivo di sanzioni ed interessi). Nella sentenza impugnata la Commissione ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese tra le parti in quanto la nonna che impone l’estinzione del giudizio è stata promulgata in data posteriore rispetto all1incardinazione del ricorso. L’art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza possa compensare le spese di lite, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. L’assoluta novità della questione trattata, espressamente richiamata in sentenza con la precisazione dell’entrata in vigore della norma successivamente all’introduzione del giudizio, costituisce una delle ipotesi tipiche di soccombenza, unitamente alla soccombenza reciproca ed al mutamento della giurisprudenza

L’appello, quindi, va respinto. Nulla va disposto per le spese attesa la mancata costituzione dell’Ufficio.

PQM

Rigetta l’appello. Nulla per le spese.

fonte italiaoggi