L’uso promiscuo riduce il 110%
Detrazione maggiorata del 110% ridotta alla metà (50%) in presenza di utilizzo promiscuo dell’unità immobiliare, anche se soltanto potenziale e non effettivo. Così la Dre Calabria, con risposta a interpello 919-173/2021, è intervenuta sulla fruibilità del superbonus in presenza di unità abitativa adibita promiscuamente ad abitazione e a studio professionale.

L’istante, proprietario di un immobile censito nella categoria A/3 con relative pertinenze, è intenzionato ad eseguire interventi che possono fruire della detrazione del 110%, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020, usufruendo anche dello sconto in fattura, con il consenso del fornitore, ai sensi del successivo art. 121.

Il detto immobile è concesso in comodato al padre che svolge l’attività di agente di commercio mentre l’istante, dotato di partita iva in qualità di consulente, ha acquisito altra porzione di immobile da terzi in comodato per esercitare la propria attività, superando gli eventuali dubbi sull’utilizzo promiscuo dell’immobile oggetto dei lavori.

Il contribuente, stante il detto utilizzo da parte del padre, nutre perplessità sulla possibilità di fruire della detrazione maggiorata giacché l’unità immobiliare potrebbe essere considerata ad uso promiscuo; in particolare, l’istante evidenzia che l’attività del padre, di fatto, è svolta presso le sedi delle aziende per le quali ha un mandato di agenzia, raggiungendo le imprese con la propria auto; situazione dimostrabile dall’entità dei costi sostenuti.

La direzione regionale delle Entrate ripercorre l’intera disciplina del superbonus e, in particolare, evidenzia quanto indicato dalle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 119, riportando un passo di un documento di prassi (circolare 24/E/2020 § 1.2) con il quale si precisa la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni»; per l’agenzia, con detta affermazione, si deve intendere che la fruizione del 110% riguarda unità immobiliari non riconducibili all’impresa (beni d’impresa) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti e professioni, di cui al comma 2, dell’art. 54 del Tuir.

Viene ricordato, inoltre, che l’Agenzia, direzione centrale, è già intervenuta sul tema con specifiche risposte (risposte 570/2020, 65/2021 e 198/2021) con le quali ha chiarito che, in relazione agli immobili adibiti ad uso promiscuo (circolare 19/E/2020), per gli interventi realizzati la detrazione spettante deve essere ridotta al 50% e che, quindi, la stessa è calcolata sul 50% delle spese sostenute; il detto principio, peraltro, si rende applicabile anche qualora sull’unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività professionali siano realizzati interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013 per effetto del rinvio operato nell’art. 16 del dl 63/2013 all’art. 16-bis, comma 1 lett. i del Tuir e del comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020.

La conseguenza è che, in totale simmetria tra le agevolazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, la Dre ritiene che, qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al 110% su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e professione o all’attività commerciale, la detrazione maggiorata spettante deve essere ridotta al 50%. L’ufficio, analizzando la fattispecie esposta dal contribuente, ritiene che la valutazione per la detraibilità debba essere necessariamente eseguita tenendo conto di criteri oggettivi, quindi nella considerazione che ad oggi l’immobile oggetto degli interventi edilizi risulta essere sede dell’esercizio dell’attività del padre convivente dell’istante, per come indicato nella dichiarazione di inizio attività e mai variato.

Pertanto, pur essendo l’immobile oggetto degli interventi soltanto potenzialmente utilizzato per lo svolgimento dell’attività professionale, con la conseguente possibilità di deduzione dei relativi costi sostenuti in ossequio alle disposizioni applicabili per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, di cui all’art. 54 del Tuir (sebbene, nella realtà si tratti di un agente di commercio), la Dre ritiene che, ferma la sussistenza di tutte le condizioni e/o i requisiti richiesti e il rispetto degli adempimenti, la detrazione maggiorata del 110% spetti, in tal caso, esclusivamente sul 50% delle spese sostenute, dovendo valutare l’utilizzo promiscuo anche potenziale.

fonte italiaoggi