IL MIO 110% RISPONDE
C’è la pertinenza ma il massimale non raddoppia
PERTINENZE E MASSIMALE
AMMESSO IN DETRAZIONE
Quesito
Sono proprietario di un’unità immobiliare avente categoria catastale A/7 («abitazioni in villini») che dispone di una pertinenza singolarmente accatastata. In caso di interventi antisismici sull’immobile e sulla pertinenza, come andrà calcolato il massimale di spesa di 96 mila euro ammesso in detrazione? Posso considerare autonomi massimali di spesa per l’abitazione e la pertinenza (96.000 x 2)?
M.B.
Risposta
In via preliminare, si precisa che l’agevolazione fiscale da superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi, detti trainanti, nonché ad ulteriori interventi, c.d. trainati, ove realizzati congiuntamente ai primi, realizzati su (i) parti comuni di edifici residenziali in «condominio» (sia trainanti che trainati), (ii) edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che trainati), (iii) unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti che trainati), nonché (iv) singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo interventi trainati). Ai fini del calcolo del massimale di spesa ammesso in detrazione per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, le pertinenze rilevano diversamente a seconda della tipologia di immobile interessato dai lavori. Se l’intervento interessa un condominio, l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari, che vanno quindi considerate come un moltiplicatore di spesa. Al riguardo, la circolare Entrate 30/E/2020 ha chiarito che nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Diversamente, se l’intervento è realizzato su un edificio unifamiliare o singola unità immobiliare funzionalmente autonoma, come nel caso di specie, l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerata, anche se accatastata separatamente (cfr. risposta ad istanza di interpello del 10 marzo 2021, n. 167). In tale caso il limite di spesa sarà pari a euro 96 mila.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SU TERRENO PERTINENZA
Quesito
Sono proprietario di un’abitazione sulla quale si stanno svolgendo interventi di efficientamento energetico, nonché di un terreno che con tale abitazione ha un vincolo pertinenziale. Avrei bisogno di comprendere se sia possibile installare su tale terreno un impianto fotovoltaico, usufruendo anche per esso dell’agevolazione da superbonus.
F.D.V.
Risposta
Ai sensi dell’art. 119, comma 5, dl Rilancio, come modificato dalla legge di bilancio per il 2021, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al dpr 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, a condizione che (i) l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi c.d. trainanti e (ii) sia sottoscritto con il gestore dei servizi energetici (Gse) apposito contratto di cessione dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al dpr 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. In linea con il dettato normativo sopra richiamato, nonché, inoltre, con la precedente circolare 30/E/2020, l’agenzia delle entrate, con la risposta ad istanza di interpello 171/2021, ha ammesso alla maxidetrazione l’impianto fotovoltaico installato su un terreno di pertinenza dell’abitazione interessata da lavori trainanti.
fonte italiaoggi

