RISPOSTA DELLE ENTRATE SUL MIGLIORAMENTO DI CLASSE ENERGETICA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
Nel 110% contano tutti i volumi
Nel calcolo della superficie disperdente minima, pari al 25%, per gli interventi di efficientamento energetico destinatari della detrazione maggiorata del 110% e in presenza di più volumi facenti parte dell’intero immobile, il beneficiario deve considerare l’edificio nella sua interezza tenendo conto, quindi, di tutti i volumi formanti lo stesso.
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad un preciso interpello (n. 453/2021), è intervenuta per fornire chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 con particolare riferimento alla valutazione del miglioramento di due classi energetiche per gli interventi di efficientamento energetico in un condominio di volume inferiore a quello dell’intero edificio.
Il codominio istante amministra due volumi (A e B) facenti pari di un edificio comprendente anche un terzo volume (C); si tratta, per il volume A, dei piani secondo e terzo con unità residenziali ad uso abitativo (categoria catastale A), di un piano primo con unità diverse dalle abitative (categoria catastale A e D) e al piano terra di una unità immobiliare di un istituto di credito (categoria catastale D) e del volume B, costituito sia al primo piano che al piano terra di immobili diversi (categoria catastale D) appartenenti a un istituto di credito titolare anche di una unità immobiliare (categoria catastale D/5) che occupa il piano terra e il piano primo di tutti i volumi dell’edificio, quindi A, B e C, senza alcuna parete divisoria a delimitare.
L’istante afferma di voler eseguire un intervento di efficientamento energetico sul tetto e sulla parete sud (volume A) dell’edificio e sul tetto-piano di copertura (volume B) e si pone il problema se, ai fini del miglioramento di due classi energetiche, devono essere considerati soltanto gli interventi appena indicati, quindi soltanto sui volumi A e B che costituiscono il condominio ancorché collegati con il volume C per mezzo dei piani terra e del piano primo.
L’Agenzia delle entrate ripercorre la disciplina ed evidenzia che sul tema sono state anche fornite alcune risposte di interpello ma ricorda, soprattutto, che la lett. a), comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020 stabilisce che sono agevolati, con la detrazione maggiorata del 110%, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontabili e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Dalla lettura delle disposizioni richiamate, quindi, ai fini della determinazione della detrazione, sempre che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza superi il 50%, è possibile ammettere alla detrazione del 110% anche le spese relative alle parti comuni sostenute dal proprietario e/o detentore di unità immobiliari (merce o strumentali).
In aggiunta, l’agenzia ricorda che, per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche o di quella più alta, nel caso in cui ciò non sia possibile, si rende necessario la presentazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) convenzionale, rilasciato da un tecnico abilitato; detta attestazione ha la finalità di dimostrare, com’è noto, il detto miglioramento proprio per la fruizione del 110% e, nel caso di edifici con più unità all’interno, contrariamente a quanto previsto per quella tradizionale, l’attestato convenzionale è redatto per l’intero edificio e non per singola unità (punto 12 dell’allegato “A” al dm 6/08/2020).
Posto che le unità immobiliari sprovviste di impianti si devono considerare e che nell’APE convenzionale possono essere scorporate le unità indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non interessate dagli interventi, l’Agenzia delle entrate chiarisce che nel caso esposto, ovvero dell’edificio costituito da più volumi, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento, con riferimento agli interventi di efficientamento energetico da eseguirsi sui volumi A e B, il condominio dovrà verificare il rispetto del 25% della superficie minima disperdente lorda, ai fini della fruizione del 110%, tenendo conto di tutti i volumi dell’edificio (A, B e C) e, quindi dell’edificio nella sua interezza.
fonte italiaoggi

