Tari 1/ In 2 anni due regimi diversi
Icomuni sono impegnati nella corsa contro il tempo per definire le agevolazioni Tari (e Tarip) per l’anno 2021. Può essere utile, al riguardo, rimarcare le differenze fra i meccanismi di finanziamento della misura messi in piedi dallo Stato nel 2020 e nel 2021. Lo scorso anno la c.d. quota Tari era inserita nel «fondone», era destinabile sia alle utenze domestiche che non domestiche ed era altresì utilizzabile anche per altre spese «Covid», come più volte chiarito nelle faq del Mef. Tali regole, quindi, valgono anche per le economie confluite nell’avanzo vincolato 2020. Per il 2021, invece, è previsto un contributo specifico (art. 6 del dl 73/2021), finalizzati in favore delle sole utenze non domestiche appartenenti alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso. Come chiarito da Ifel, tale formulazione, certamente più restrittiva, non sembra tuttavia escludere le attività le cui «restrizioni» si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di «restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività» a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%.2 La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni dei beneficiari è interamente demandata al comune.
fonte italiaoggi

