PER I GIUDICI DI LEGITTIMITÀ L’ABITAZIONE PRINCIPALE RESTA UNICA ANCHE CON DUE IMMOBILI
Imu, esenzione condizionata
L’esenzione Imu per l’abitazione principale non può essere riconosciuta se l’immobile non è destinato a residenza e dimora del nucleo familiare. Se i coniugi non sono separati o divorziati l’esenzione non spetta sul secondo immobile né se è ubicato nello stesso comune di residenza di uno dei coniugi né se si trova in un comune diverso. Inoltre, se vengono utilizzati di fatto due o più immobili come prima casa, l’esenzione spetta solo per un immobile. È richiesto l’accatastamento unitario dei due immobili per fruire dell’agevolazione. E’ quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 17408 del 17 giugno 2021.
Per i giudici di legittimità, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della «abitazione principale» del suo nucleo familiare. La ratio della norma di legge, che fissa i requisiti, è quella di impedire che «la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici». Secondo la Cassazione, poi, «l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto», indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati più immobili. In quest’ultimo caso, i singoli immobili sono soggetti a imposizione autonomamente, in base alla propria rendita.
Le regole per la prima casa. Con l’ordinanza 17408 la Cassazione conferma il principio che l’esenzione Imu va riconosciuta al nucleo familiare.
In questo senso si era già espressa con l’ordinanza 20130/2020. Con quest’ultima pronuncia aveva stabilito che l’esenzione per l’immobile adibito a abitazione principale non spetta a entrambi i coniugi anche nel caso in cui abbiano fissato la residenza anagrafica in comuni diversi. Il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi, che fa presumere un intento elusivo finalizzato al risparmio d’imposta, non è giustificato neppure da esigenze lavorative. Quindi, ha chiarito che nella stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare vi devono dimorare stabilmente e vi devono risiedere anche anagraficamente. E per avere diritto all’esenzione non conta che gli immobili in cui viene fissata la residenza dei coniugi siano ubicati in comuni diversi, seppure la variazione di residenza sia giustificata da motivi di lavoro. È pacifico che il beneficio non si applichi qualora i due immobili siano ubicati nello stesso comune.
Residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere. Solo la separazione legale consente a moglie e marito di fruire del trattamento agevolato su due immobili diversi utilizzati come prima casa.
La tesi della Cassazione contrasta con l’interpretazione fornita dal ministero dell’economia e delle finanze (circolare 3/2012), in base alla quale spetta la doppia agevolazione a entrambi i coniugi che risiedono in comuni diversi. Anche le posizioni espresse dai giudici di merito spesso non sono in linea con il principio enunciato dalla Cassazione. Per esempio, la commissione tributaria regionale di Firenze (sentenza 1493/2018) ha riconosciuto l’esenzione, nonostante l’immobile non fosse stato utilizzato da tutto il nucleo familiare, ma solo da uno dei coniugi. Nello stesso modo si è pronunciata la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (sentenza 692/2017), la quale ha ritenuto che se uno dei coniugi risiede, per motivi di lavoro, in un comune diverso da quello in cui dimorano i propri familiari non perde il diritto all’esenzione. Gli impegni di lavoro giustificano una frattura della convivenza abituale all’interno della stessa casa, ma non fanno venir meno la destinazione ad abitazione principale della famiglia dell’unità immobiliare. Anche la commissione tributaria provinciale di Lecce, con la sentenza 945/2020, ha sostenuto che l’esenzione spetta a entrambi i coniugi che hanno la residenza in comuni diversi, specialmente se ciò è giustificato da esigenze lavorative.
Va ricordato che per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione. L’agevolazione si estende anche alle pertinenze, che ex lege devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Tutte le norme agevolative sono di stretta interpretazione. Non è possibile andare oltre la loro formulazione letterale e il loro significato. In effetti, la Suprema corte si era già pronunciata sull’Ici (ordinanza 303/2018), ma lo stesso principio lo ha ritenuto applicabile all’Imu. Dunque, non spetta l’agevolazione sull’abitazione principale se l’immobile non viene utilizzato da tutti i componenti del nucleo familiare. L’immobile deve essere adibito a dimora abituale di tutta la famiglia. L’utilizzo come prima casa solo da parte di uno dei coniugi fa perdere il diritto a fruire dei benefici fiscali.
fonte italiaoggi

