Cartelle sospese, versamenti da recuperare entro settembre
Riscossione. Congelata la notifica dei nuovi ruoli fino al 31 agosto. Fino alla stessa data anche lo stop alla compensazione volontaria tra crediti d’imposta da erogare e importi affidati al concessionario

Sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione e blocco delle verifiche delle pubbliche amministrazioni prolungati fino al 31 agosto. Gli importi non versati devono essere pagati nel mese di settembre. In caso di dilazione in corso, tuttavia, il debitore ha la facoltà di corrispondere a settembre un numero di rate tale da rispettare la condizione di decadenza di 10 rate non pagate. In tale eventualità, a partire da ottobre, lo stesso potrà limitarsi a proseguire nei versamenti mensili del piano originario di rientro. Sempre fino ad agosto è fatto inoltre divieto di attivare la procedura di compensazione volontaria, ex articolo 28-ter Dpr 602/1973, tra i crediti d’imposta in corso di erogazione e gli importi a ruolo. Sono le novità contenute nell’articolo 2 del Dl 99/2021, già commentate dalle Faq aggiornate pubblicate sul sito di agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader).

Anche il Dl 99/2021 si limita a una modifica puntuale dell’articolo 68 del Dl 18/2020, estendendo a fine agosto la sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione che ha avuto inizio all’8 marzo 2020. Si tratta di una moratoria che riguarda la totalità delle dilazioni in essere nonché le cartelle di pagamento per le quali i 60 giorni dalla notifica scadono dopo l’8 marzo 2020.

Inoltre, poiché la sospensione determina anche una inibitoria alle azioni di recupero dell’agente della riscossione (si rinvia all’altro articolo in pagina), beneficiano altresì della stessa i soggetti che hanno debiti già scaduti alla data dell’8 marzo 2020.

In base all’articolo 68 del Dl 18/2020, le somme sospese dovrebbero essere versate in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione, dunque entro settembre. Resta tuttavia salva la facoltà di proporre istanza di dilazione all’agente della riscossione, in base all’articolo 19 del Dpr 602/1973.

A tale riguardo, si ricorda che, per effetto della disciplina emergenziale, anche i soggetti che hanno debiti contenuti in precedenti domande di rateazione, decadute alla data di entrata in vigore dell’articolo 68 del Dl 18/2020, possono dilazionare nuovamente il debito residuo, senza alcuna condizione di accesso. Lo stesso vale per tutti coloro i quali fossero decaduti, alla data del 31 dicembre 2019, da una qualsiasi delle procedure di definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione.

Il problema vero riguarda i debitori che avevano una dilazione pendente all’8 marzo 2020 e che, per effetto della sospensione, si ritrovano con un totale di 18 rate non pagate (pari ai mesi da marzo 2020 a agosto 2021). Anche considerando la previsione eccezionale (articolo 13-decies del Dl 137/2020) che ha elevato a 10 rate non pagate la soglia di decadenza dal piano di rientro, i soggetti in questione hanno ampiamente superato tale nuova soglia e non possono quindi limitarsi a proseguire, a settembre, nei pagamenti mensili originariamente previsti.

Le nuove Faq dell’agenzia Entrate riscossione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 luglio) confermano, in proposito, che i contribuenti possono anche corrispondere, entro settembre, un numero di rate tale da rispettare il tetto delle 10 rate non pagate. Così, ipotizzando un soggetto che non ha pagato nulla nel periodo di sospensione, lo stesso potrà versare un totale di nove rate, in modo da poter poi proseguire nei pagamenti mensili del piano originario.

Un effetto automatico della proroga della sospensione è l’allungamento ad agosto dello stop alle verifiche degli enti pubblici previste, in base all’articolo 48-bis del Dpr 602/1973, per i pagamenti superiori a 5mila euro.

Una novità del decreto legge 99/2021 è rappresentata dalla reviviscenza del divieto della proposta di compensazione volontaria tra crediti d’imposta in via di erogazione e importi affidati all’agente della riscossione, in base all’articolo 28-ter del Dpr 602/1973. Si tratta di un’inibitoria inizialmente disposta per tutto l’anno 2020 nell’articolo 145 del Dl 34/2020, non riproposta nella precedente previsione dell’articolo 9 del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis).

A tal proposito, tuttavia va segnalato che secondo la circolare 25/E del 2020 dell’agenzia delle Entrate, il divieto non riguarda la compensazione legale stabilita nell’articolo 23 del Dlgs 472/1997, e in generale le ipotesi dei rimborsi effettuati sul conto fiscale.

fonte sole24h