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Installazione di impianti fotovoltaici su pertinenze agevolata
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SU TERRENO PERTINENZIALE

Quesito

Posso installare un impianto fotovoltaico posto su un terreno che mantiene un vincolo pertinenziale con l’abitazione interessata dai lavori di efficientamento energetico?

Studio B. & Partners

Risposta

L’articolo 119, comma 5, del decreto legge Rilancio, come modificato dalla legge di bilancio 2021, prevede espressamente la possibilità di beneficiare dell’agevolazione da superbonus per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.


Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate, già con la già circolare n. 30/E/2020, ha precisato che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è realizzata (i) sulle parti comuni di un edificio in condominio, (ii) sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, (iii) su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Il medesimo documento di prassi ha riconosciuto la spettanza dell’agevolazione da superbonus con specifico riferimento all’installazione dell’impianto fotovoltaico effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

In applicazione di tale principio, con la risposta all’istanza di interpello del 10 marzo 2021, n. 171, l’Agenzia delle entrate ha ammesso alla spettanza nel beneficio l’installazione di un impianto fotovoltaico su un terreno pertinenziale posto a servizio dell’abitazione.

Fermo restando quanto sopra, per completezza espositiva, si rammenta che spettanza dell’agevolazione da superbonus è condizionata alla:

installazione dell’impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (c.d. «interventi trainanti»);

cessione in favore del Gestore dei servizi energetici dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48 mila e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

CAPPOTTO TERMICO INTERNO

SU IMMOBILE SITO IN CONDOMINIO

Quesito

Vorrei realizzare un cappotto termico all’interno del mio appartamento sito in un complesso condominiale. Posso fruire dell’agevolazione da superbonus?

C.D.

Il superbonus spetta con riferimento alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici (c.d. «lavori trainanti»), nonché per ulteriori interventi (c.d. «interventi trainati») realizzati congiuntamente ai primi. Con riferimento alla fattispecie prospettata, rientrano nel novero degli interventi trainanti quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. L’agenzia delle entrate, mediante la risposta all’istanza di interpello n. 408/2020, ha precisato che l’installazione del solo cappotto interno in un’unità immobiliare in condominio non può rientrare nel beneficio da superbonus in qualità di intervento trainante. Tale intervento, essendo ricompreso nel novero degli interventi “trainati”, può ricadere nel perimetro applicativo del superbonus esclusivamente se viene effettuato congiuntamente ad almeno un intervento “trainante” sulle parti comuni dell’edificio in condominio. L’Amministrazione finanziaria precisa che nei condomini è necessario che l’intervento «trainante», come il cappotto termico, venga realizzato non all’interno del singolo appartamento ma sulle parti comuni. Ovviamente occorre che l’intervento in questione riguardi una parte superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

fonte italiaoggi