IL MIO 110% RISPONDE
Ok al cappotto termico sulle parti comuni dell’edificio
EDIFICIO DI UNICO PROPRIETARIO

E CALCOLO UNITA’ IMMOBILIARI

Quesito

Sono unico proprietario di un edificio cielo terra composto da tre unità immobiliari e altrettante pertinenze. Si chiede conferma del fatto che è possibile eseguire lavori agevolati al 110%, nella specie il «cappotto termico», integrando la fattispecie prevista dall’articolo 119, comma 9, lettera a), del dl 34/2020 atteso che ai fini del computo del numero del numero massimo delle unità immobiliari richiesto da tale norma le pertinenze non contano?

D.F.

Risposta

L’art. 119, comma 9, individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni da superbonus. Come chiarito dall’amministrazione nei numerosi documenti di prassi finora emanati (per tutti circolare 24/E/2020), la previsione normativa che vuole tra i beneficiari dell’agevolazione i «condomìni» comporta che l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo l’accezione civilistica di cui agli articoli da 1117 a 1139 cc. Inoltre, con la legge di bilancio 2021 la platea dei beneficiari è stata estesa alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, arte o professione, per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Ciò comporta l’assimilazione, esclusivamente ai fini della disciplina da superbonus, ai condomìni degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari con unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti. Nel corso del videoforum di ItaliaOggi del 18 maggio scorso l’Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini del computo delle 4 unità immobiliari, individuato quale limite massimo per accedere all’agevolazione, le pertinenze non vadano considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Invero, la norma non detta alcuna prescrizione al riguardo, ma tale conclusione è desumibile dalla ratio della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2021. Pertanto, nel caso prospettato dal lettore sarà possibile accedere ai benefici superbonus per la realizzazione del «cappotto termico» sulle parti comuni dell’edificio. Resta fermo, in ogni caso, il limite delle due unità immobiliari per la realizzazione degli interventi diversi da quelli che interessano le parti comuni.

DEMOLIZIONE CON AMPLIAMENTO

E INTERVENTI TRAINATI

Quesito

Nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia che comporti la demolizione e ricostruzione con ampliamento, sono ammesse al superbonus le spese per interventi trainati di sostituzione degli infissi se la nuova installazione comporta una modifica delle dimensioni e dell’orientamento rispetto alle precedenti finestre?

R.B.

Risposta

Le agevolazioni da superbonus spettano a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi trainati) indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, tra i quali la sostituzione di finestre comprensive di infissi. Rispetto agli interventi prospettati dal lettore, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), dpr n. 380/2001 e, a seguito delle modifiche apportate al citato articolo 3, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Dunque, a condizione che il titolo che autorizza i lavori qualifichi l’intervento come di «ristrutturazione edilizia» anche se muta la sagoma del preesistente edificio, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni da superbonus per gli interventi trainati e tranati realizzati sull’edificio.

fonte italiaoggi