Cambio di residenza entro 18 mesi dall’avvio
Ai fini del rispetto del termine di 18 mesi per attuare il trasferimento della residenza dalla stipula del contratto di acquisto dell’immobile per potersi avvalere delle agevolazioni «prima casa», occorrerà aver riguardo al momento iniziale di avvio del cambio di residenza, con debita comunicazione del contribuente al comune e non al momento successivo in cui invece l’ente ne concluda il relativo procedimento aggiornando i propri registri anagrafici.

È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nella sentenza n. 1964/10/2021 del 15 aprile scorso.

Oggetto del ricorso iniziale di un contribuente era un avviso di liquidazione con cui le Entrate di Roma gli avevano disconosciuto l’applicazione dell’agevolazione prima casa poiché il trasferimento da parte sua della propria residenza nell’immobile di nuovo acquisto era avvenuto ben oltre il termine dei 18 mesi dall’atto di trasferimento.

I giudici romani accoglievano il ricorso in primo grado e l’Ufficio appellava la sentenza. In realtà si contrapponevano, su un profilo prettamente temporale, la posizione dell’Agenzia appellante che propendeva per la necessità di computare il momento effettivo del trasferimento di residenza a quello di conclusione di tutto l’inter procedimentale amministrativo che poteva dirsi ultimato solo con l’aggiornamento finale del dato anagrafico del cambio della residenza nei propri elenchi, mentre, d’altro canto, il contribuente insisteva affinché invece quel momento venisse a coincidere con la sua prima comunicazione di trasferimento della residenza che debitamente si era preoccupato di inviare via pec entro i 18 mesi prescritti allo stesso comune.

La Ctr laziale ha respinto l’appello dell’Ufficio e condiviso la condotta del contribuente, riconoscendogli il diritto ai benefici sulla prima casa: il momento da cui far dipendere il rispetto del termine di diciotto mesi, hanno sostenuto i giudici regionali, non può essere ravvisato in quello della variazione che in ultimo proceda a effettuare l’ente comunale laddove il contribuente si sia preoccupato ben prima di comunicarla allo stesso.

Il provvedimento di aggiornamento dei registri dello stato civile non ha, infatti, secondo la Ctr in commento, alcuna efficacia costitutiva, ma meramente ricognitiva di una situazione giuridica già esistente, che è dimostrata dalla «dichiarazione di residenza» compilata, sottoscritta e inviata al Comune da parte del cittadino. Oltre a respingerne l’impugnazione, la commissione ha altresì condannato l’amministrazione al pagamento di mille euro di spese di lite.

Nicola Fuoco

(…) Con atto di appello, l’Ufficio ha dedotto la erroneità della decisione, in quanto il trasferimento di residenza, per come si risulta dalla certificazione anagrafica che produce, sarebbe avvenuto oltre il termine di 18 mesi. Ha concluso quindi per la riforma della sentenza di primo grado e la conferma dell’avviso di liquidazione. (…)

L’appello deve essere rigettato. È incontestato tra le parti che, per godere dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dall’art. 16 del dl 22 maggio 1993, n. 155, l’acquirente debba procedere a trasferire la residenza nell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto dello stesso.

In fatto, la compravendita è occorsa il 9/11/2012; la dichiarazione di residenza è stata inviata dal G. a mezzo pec al comune di Roma in data 3/4/2014, cioè entro i 18 mesi dall’acquisto; dai registri anagrafici, risulta la variazione di residenza dal 17/6/2014, cioè oltre la scadenza del suddetto termine legale.

Il punctum dolens della questione è se, per computare la scadenza del termine, occorra fare riferimento al momento dell’avvio del procedimento di trasferimento di residenza, cioè alla comunicazione del cambio di residenza da parte del cittadino (come sostiene il contribuente), oppure al provvedimento di aggiornamento dei registri anagrafici (come afferma l’Ufficio). È ben vero che, come affermato dall’Agenzia delle entrate, l’agevolazione fiscale spetta sulla base dei dati anagrafici, senza che rilevino la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.

Tuttavia, nel caso che ci occupa, è proprio dagli atti del procedimento amministrativo di trasferimento di residenza che si evince che il contribuente era residente a Roma sin dal 3/4/2014. Il provvedimento di aggiornamento dei registri dello stato civile non ha, infatti, efficacia costitutiva, ma meramente ricognitiva di una situazione giuridica già esistente, che è dimostrata dalla «dichiarazione di residenza» compilata, sottoscritta e inviata al comune da parte del cittadino, nel caso di specie in data 3/4/2014, cioè entro il termine di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, come dimostrato dal G. mediante congrua produzione documentale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni di vaglio e del valore della causa.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale del Lazio rigetta l’appello; condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese del grado, che liquida in 1.000 euro oltre oneri e accessori di legge.

fonte italiaoggi