Il bonus facciate ha più appeal
Bonus facciate ridotto (90% contro 110%) rispetto al superbonus, ma più abbordabile grazie alle minori formalità legate al riconoscimento della detrazione e con meno vincoli in termini di spese trainanti, attestazioni e certificazioni. L’appeal verso questa soluzione che consente di recuperare una elevata percentuale dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 senza un limite massimo di spesa, si accresce anche per il recupero del costo degli interventi che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente complessiva dell’edificio, ovvero del costo dei lavori per il cosiddetto «cappotto». Come peraltro illustrato con dovizia di precisazioni e chiarimenti dalla Guida «Bonus facciate» (luglio 2021) pubblicata dall’Agenzia delle entrate, possono beneficiare del bonus inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché gli immobili si trovino nelle zone A e B indicate nel dm 1444/1968.
Tra i lavori di rinnovamento e consolidamento della facciata rientrano anche gli interventi su balconi, ornamenti e fregi, i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici, nonché le spese correlate: installazione ponteggi, smaltimento materiali, Iva, imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Sono inoltre comprese nell’agevolazione le spese per perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori e installazioni di ponteggi. Così come avviene con il superbonus 110%, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. È il caso di precisare che le persone fisiche e gli enti non commerciali che hanno iniziato gli interventi, per esempio nel febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022, potranno beneficiare del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2021.
Il bonus facciate. L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e comunale. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021. Nel caso di rinuncia allo sconto in fattura e alla cessione del credito, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.
I beneficiari. Sono ammessi all’agevolazione:
– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– le società semplici;
– le associazioni tra professionisti;
– i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non spetta a chi possiede solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (es. i soggetti «forfetari»), né dai contribuenti che non potrebbero usufruirne in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o da chi rientra nella no-tax area).
Tali contribuenti possono tuttavia optare per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.
I contribuenti interessati devono:
– possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro
diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Gli interventi. L’agevolazione riguarda i lavori effettuati sull’intero perimetro esterno visibile dell’edificio, compresi quelli che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
In tal caso, l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno. Tali interventi possono essere agevolabili anche nel caso del «cappotto». Se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibili interventi influenti dal punto di vista termico, la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente. Per gli interventi di efficienza energetica si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia di «ecobonus».
Sconto in fattura e cessione del credito. Chi ha diritto a usufruire del «bonus facciate» può optare per:
A) un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (sconto in fattura); si tratta di un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.
Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale. Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti;
B) la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti (fornitori, persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società, enti, istituti di credito), che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni.
Nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici non è necessario che tutto il condominio scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante: alcuni condòmini possono scegliere di beneficiare della detrazione e altri dello sconto in fattura o della cessione del credito.
La scelta tra cessione del credito e sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il modello allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 12 ottobre 2020.
La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La comunicazione della cessione del credito, relativa alle rate di detrazione non fruite, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Gli interventi tra il 2021 e il 2022. Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 che nel 2022, possono beneficiare del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2021.
Le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini
dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2022, le rate versate dal condomino nel 2021, non danno diritto al «bonus facciate». Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2021, le rate versate dal condomino nel 2020, nel 2021 o nel 2022 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021) danno diritto al bonus.
fonte italiaoggi

