Avvisi ordinari Tari, no a spese
Dai quesiti posti ai docenti e al servizio di «assistenza giuridica» di Anutel, nonché dall’esame di alcuni testi di avvisi di pagamento ordinari della Tari, è emerso che in alcuni casi i comuni addebitino ai contribuenti/utenti le spese di spedizione degli stessi. Tale scelta si pone in contrasto con le disposizioni normative e con le regole dettate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).
In particolare, Arera ha fornito chiare indicazioni e divieti in merito. Nelle considerazioni generali della deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019, con le quali l’Autorità ha dettato le regole in materia di trasparenza ha in primo luogo specificato che «tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti siano tenuti ad inviare gratuitamente agli utenti il documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva l’opzione di invio in formato elettronico qualora l’utente ne faccia esplicita richiesta». Al punto 4.4 art. 4, dell’Allegato di tale deliberazione, è stato inoltre posto un chiaro divieto: “Nessun corrispettivo può essere applicato agli utenti per la ricezione dei documenti di riscossione e degli eventuali prospetti informativi allegati”. I costi per la spedizione degli avvisi di pagamento ordinari della Tari, dunque, non possono essere aggiunti in tali atti, ma devono invece essere imputati tra i costi del piano economico e finanziario (Pef), come specificato al punto 9.1, art. 9 dell’allegato alla deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 (criteri di riconoscimenti dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti – MTR-1, periodo 2018/2021) e ribadito al punto 11.1, art. 11 dell’allegato alla deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 (MTR-2, periodo 2022-2025). La corretta allocazione di tali costi è tra i Carc (componente dei costi comuni) che comprendono le operazioni di accertamento e riscossione, «incluse le attività di bollettazione e l’invio degli avvisi di pagamento». In sintesi, pertanto, l’ente deve includere tali costi nel Pef, alla voce C«rc e non può addebitarli al contribuente/utente nell’avviso di pagamento ordinario della Tari, seppur lo stesso vi contribuisce, ma indirettamente, attraverso la ripartizione di tutti i costi del Pef tra i debitori della Tari (principio di copertura integrale dei costi col gettito dell’entrata).
Si ricorda, inoltre, che la ripetibilità delle spese, ossia l’addebito delle stesse al contribuente, è prevista dalla norma limitatamente alle spese di notifica, tra le quali non rientrano le spese di spedizione degli avvisi ordinari della Tari, in quanto non soggetti a notifica.
L’art. 4, comma 3, della Legge n. 249/1976 prevede che le spese di notifica sono ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto secondo modalità da determinarsi con decreto del ministro delle finanze. Il ministero, con decreto del 12/9/2012 ha disposto che «Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni», escludendo esplicitamente gli atti istruttori, gli atti amministrativi e l’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione. Tale decreto risulta tuttora vigente, in quanto espressamente richiamato dalla lettera b) dell’art. 1, comma 803, legge n. 160/2019, nelle more di adozione di un nuovo decreto del Mef.
fonte italiaoggi

