L’ISTITUTO SCRIVE AL MEF PER CHIEDERE LA REVISIONE DELLA NUOVA NORMA SUL SUPERBONUS
Conformità sul 110% inefficace
Così com’è il visto di conformità previsto per il superbonus 110%, reso obbligatorio con apposito decreto dal Governo Draghi, ha scarso valore e bassa efficacia. E’ la riflessione contenuta in una lettera che il Presidente dell’Inrl, Ciro Monetta, ha inviato in questi giorni al ministro dell’economia, Daniele Franco ed al garante del contribuente, argomentando nel dettaglio la contestazione della misura adottata dall’esecutivo. Per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito relativa al superbonus 110% – si premette nella lettera – è stato reso obbligatorio il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Nello specifico tale visto, contemplato per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura, in caso di interventi che danno diritto al superbonus, è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. “visto leggero”). In sostanza, il predetto “visto di conformità” implica il riscontro della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con i dati relativi ai documenti e alle disposizioni che regolano detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
“A ben vedere – evidenzia nella missiva il Presidente dell’Inrl – il professionista che dovrà rilasciare il visto di conformità sarà tenuto ad eseguire un’attività di controllo formale e non di merito, al solo fine di evitare errori materiali e di calcolo. Quindi, in base ai documenti predisposti dal contribuente, attesterà la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla detrazione fiscale e dovrà anche verificare, secondo alcune direttive dell’agenzia delle entrate, la presenza delle asseverazioni ed attestazioni al cui rilascio sono tenuti i tecnici incaricati. Pertanto – osserva Monetta – il professionista incaricato al rilascio del “visto di conformità”, non rilascerà alcuna certificazione sulla spettanza del credito. Quindi, alla luce ti tutto ciò non si comprende perché il “visto di conformità” sia richiesto in caso di “sconto in fattura o cessione del credito” e non in caso di detrazione diretta da parte del contribuente.
Se il legislatore voleva garantire l’effettiva esistenza del credito – sottolinea il presidente dell’istituto – avrebbe dovuto prevedere, così come avviene per tanti altri crediti di imposta, il rilascio di una certificazione attestante il requisito di ammissibilità alla misura agevolativa, attraverso la verifica dei costi che hanno concorso alla effettiva maturazione del credito, a cura di un Revisore Legale regolarmente iscritto nel Registro dei revisori legali.
A conti fatti – conclude Monetta – la norma così come strutturata avrà scarsa utilità, ma non solo, porterà inevitabilmente all’insorgenza di numerosi contenziosi con forti ripercussioni sul contribuente che rimarrà il soggetto più esposto al rischio. Tanto più che è acclarato come nel sistema bancario, ci sono alcune banche che si avvalgono già della consulenza di società di revisione per un attento monitoraggio contabile, mentre ci sono altri istituti che non adottano (nè lo faranno in seguito…) tale procedura abbandonando così il contribuente a possibili rischi di controlli ed eventuali pesanti sanzioni in caso di anomalìe.”
Nella lettera viene dunque rinnovato l’invito a coinvolgere i professionisti contabili in grado di tutelare imprese e singoli soggetti, stabilendo però una vera e propria certificazione che possa realmente salvaguardare i contribuenti ed evitare il rischio di attivare lunghi e costosi contenziosi.
Un altro versante sul quale l’Inrl sta spendendo numerose interlocuzioni anche a livello istituzionale è quello della continuità aziendale e delle nuove norme stabilite per facilitare l’uscita dal tunnel della crisi a migliaia di imprese. E proprio sulla fallibilità delle aziende, Katia Zaffonato, segretario generale Inrl contestualizza e precisa: “Innanzitutto facciamo chiarezza sulla legge fallimentare che stabilisce i soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ovvero gli imprenditori che esercitano una attività commerciale esclusi gli enti pubblici e stabilisce che ‘non’ sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila o di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro; oppure di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500mila euro. Questo è in estrema sintesi il passaggio-chiave dell’articolo 1 della legge fallimentare. Ma va tenuto in debito conto che la cassazione, con la sentenza n. 23484/2021, pur applicando i principi contabili, asserisce che vanno indicati solo i ricavi lordi e non le altre voci del valore della produzione, e che quindi occorre impostare il conto economico con questa modalità: in tale ottica ritengo che sarebbe più giusto se prima ci fosse una norma sulla legge fallimentare a stabilirlo in modo molto chiaro, per non incorrere a più sentenze e contenziosi.” Sugli aspetti tecnici interviene il tesoriere dell’Inrl Paolo Brescia precisando: “La recente sentenza della cassazione (n. 23484/2021) ha fatto più che altro un’interpretazione letterale dell’articolo 1 della legge fallimentare. Specialmente la variazione dei lavori in corso di ordinazione sono da considerarsi ricavi in quanto lo stato di avanzamento si tradurrà in un ricavo certo per l’azienda. Per questo nutro alcuni dubbi sul non considerare tra i ricavi i lavori in corso di ordinazione. Sono in accordo per le rimanenze finali di merci in quanto le stesse non hanno maturato una destinazione specifica verso un cliente, ma gli stati di avanzamento dei lavori hanno già maturato una destinazione specifica verso un cliente e specialmente se si contabilizzano in base alla percentuale del corrispettivo pattuito rappresentano una quota di ricavi dell’esercizio.”
Tra l’altro è bene ricordare che il sistema di interscambio entra nel dettaglio verificando sia la presenza delle informazioni minime obbligatorie previste per legge, sia i valori della partita iva del fornitore (cedente/prestatore) e di partita iva o codice fiscale del cliente (cessionario/committente). Tutte informazioni che devono essere presenti nella anagrafe tributaria. È comunque importante che il revisore legale verifichi l’affidabilità del software utilizzato dall’impresa, (per esempio andando a verificare che il numero di fatture consegnate dal SdI ad una determinata data sia in linea con quello che risulta contabilizzato dall’azienda. Sull’altra novità di un certo spessore, ovvero la fatturazione elettronica, che tocca da vicino anche l’attività di revisione i vertici Inrl intendono ribadire il concetto che l’avvento della fatturazione elettronica è sicuramente un utile strumento che agevola il controllo nella revisione oltre a rafforzare il sistema di controllo aziendale interno. Inoltre, la fatturazione elettronica è anche determinante per la riduzione del rischio di controllo: infatti il processo amministrativo è tracciabile e il sistema di interscambio effettua alcune verifiche non sempre previste nel processo tradizionale. In tale ottica sempre il segretario generale dell’istituto Zaffonato sottolinea: “La fatturazione elettronica costituisce un elemento che rafforza il controllo interno. Nel 2022, quando entrerà l’obbligo della fatturazione elettronica anche per il reverse charge e le operazioni con l’estero, il sistema di controllo nel suo insieme sarà quasi al 100%. All’interno del fascicolo permanente predisposto dal revisore legale presso l’azienda sarebbe poi augurabile che ci fosse un capitolo dedicato alla verifica delle procedure predisposte dall’azienda per la gestione della fatturazione attiva e passiva, delle condizioni di conservazione sostitutiva e dell’analisi del loro grado di rischio in termini di errori sulla loro gestione. Nel medesimo capitolo potrebbe essere utile – conclude Zaffonato – descrivere le modalità tramite le quali il revisore legale intenderà accedere ai documenti informatici dell’azienda per una loro consultazione o un loro prelievo. Nell’opera di revisione, secondo l’isa Italia 500 paragrafo 6, “il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione che siano appropriate alle circostanze ai fini dell’acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati. Ecco perchè son convinta che la fatturazione elettronica può rafforzare e migliorare parecchio il controllo interno.”
fonte italiaoggi

