IN SINTESI
Il fabbricato residenziale

L’articolo 7 comma 1 lettera b) legge 488/1999 ai fini dell’applicazione dell’Iva agevolata in edilizia, nella circolare 71/E/2000 lo definiva in maniera puntuale: devono considerarsi tali «i fabbricati aventi più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato». La circolare precisa che assumono rilievo sia le unità immobiliari abitative classificate nelle categorie catastali da A1 a A11

(non gli uffici A10); sia gli «immobili funzionalmente connessi all’unità abitativa, tali da costituirne pertinenza», che sono sì compresi nel generale ambito di applicazione dell’Iva agevolata per i lavori di manutenzione,ma senza assumere rilevanza autonoma ai fini abitativi