Il bene deve essere ubicato nel luogo della residenza o dell’attività
Ai fini dell’agevolazione, oltre ai requisiti di non possidenza di altre abitazioni, esaminati nella pagina precedente, è richiesto anche che l’immobile da acquistare sia situato nel comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, oppure, se diverso, in quello in cui egli svolge la propria attività.
Se l’acquirente è trasferito all’estero per ragioni di lavoro, l’immobile deve essere ubicato nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro. In proposito, nella circolare n. 19/2001 l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che l’ipotesi è riferibile al solo rapporto di lavoro subordinato (con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rapporto), che può essere instaurato anche con un soggetto che non rivesta la qualifica di imprenditore.
Considerato che non sussiste l’obbligo di adibire la casa a propria abitazione, il requisito della residenza non avrebbe sostanzialmente ragion d’essere; probabilmente è stato mantenuto dal legislatore soltanto per giustificare formalmente l’agevolazione nell’ottica del principio costituzionale secondo cui la repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione (art. 47 Cost.).
Ai sensi dell’art. 66, comma 1, della legge n. 342/2000, il requisito della residenza non è richiesto nei confronti del personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare, nonché di quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile.
L’agevolazione spetta anche ai cittadini italiani emigrati all’estero, i quali possono beneficiarne in relazione all’acquisto della prima casa nel territorio nazionale, ovunque situata. Va segnalato che questa disposizione è stata presa di mira dalla Commissione europea, che ha avviato un procedimento d’infrazione (n. 2014/4075) contro il nostro paese per violazione del principio di non discriminazione dei cittadini dell’Ue. Con la circolare n. 38/2005, l’agenzia ha precisato che la condizione di emigrato all’estero può essere documentata con certificato di iscrizione all’Aire (anagrafe italiana residenti all’estero); in alternativa, può essere autocertificata dall’interessato mediante dichiarazione resa nell’atto di acquisto ai sensi dell’art. 46, dpr n. 445/2000.
Tornando ai residenti, qualora al momento dell’acquisto il compratore non risieda ancora nel comune in cui si trova l’immobile, egli può ugualmente beneficiare dell’agevolazione purché vi si trasferisca entro diciotto mesi dalla data dell’atto notarile. L’impegno a trasferire la residenza deve essere dichiarato, a pena di decadenza, nell’atto stesso.
Con la circolare n. 19/2001 è stato precisato che la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato, espressa nell’atto di trasferimento, costituisce vero e proprio obbligo dell’acquirente, la cui inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni. Da tale dichiarazione consegue l’onere per l’acquirente di trasferire effettivamente la residenza, entro il termine di diciotto mesi a pena di decadenza, nel comune in cui è situato l’immobile acquistato e di darne prova all’ufficio spontaneamente o a richiesta.
In varie occasioni (es. ordinanza n. 26653/2014) la Cassazione ha affermato che il requisito della residenza deve essere valutato in relazione alla famiglia, per cui l’assenza del requisito in capo al coniuge acquirente per effetto del regime di comunione legale, formalmente residente altrove per motivi di lavoro, non pregiudica la fruizione dell’agevolazione. Ciò che conta, in altre parole, è la «residenza familiare».
fonte italiaoggi

