Società in house, serve la prova
Le società in house providing sono ammesse al beneficio della maxi detrazione al 110%, ma con condizioni. Se le spese sono state sostenute dalle cosiddette società in house providing, ossia quelle società interne a cui un ente pubblico affida in gestione servizi o beni (in tal caso un immobile interessato dagli interventi), il superbonus è applicabile a condizione che la società presenti la documentazione attestate l’esistenza di tutte le caratteristiche richieste dalla normativa europea per essere qualificata come tale. La mera autocertificazione non è sufficiente. È il principio affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 572 del 2021 con cui si intende esplorare il perimetro entro cui particolari soggetti possano ritenersi ammessi a fruire dell’agevolazione.

Il caso. L’istante rappresenta che all’interno di un condominio, oggetto degli interventi agevolati, ci sono delle unità abitative di proprietà del comune (trattasi di Iacp) gestite da società in house providing.

Sono tali le aziende pubbliche costituite in forma societaria, tipicamente società per azioni, il cui capitale è detenuto in toto o in parte, direttamente o indirettamente, da un ente pubblico che affida loro attività strumentali o di produzione. La costituzione di tali società rappresenta una delle modalità con cui un ente può organizzarsi per erogare servizi di gestione o servizi pubblici. La società «in house» è una società dotata di autonoma personalità giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione a un «ufficio interno» dell’ente pubblico che l’ha costituita. Queste caratteristiche della società in house, debitamente previste dalla normativa comunitaria, giustificano e legittimano l’affidamento diretto di un appalto o una concessione, senza previa gara.

L’istante ha dunque l’esigenza di verificare con certezza che, ai fini del superbonus, la società possieda i requisiti soggettivi in relazione a dette unità. Nel dettaglio, il condominio istante chiede di sapere se è sufficiente che questo si faccia rilasciare dalla società una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale attesti di soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di in house providing come previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera c) del dl Rilancio.

L’Agenzia, rammenta come l’articolo 119, comma 9 lettera c) cit. disponga che le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano anche alle spese sostenute dagli Iacp «nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».

In merito a tale requisito soggettivo, l’Ufficio da un lato ha più volte chiarito come l’indagine sulla qualificazione giuridica di società in house providing attenga a profili extra tributari che non le competono, dall’altro si esprime oggi nel senso di attribuire al soggetto che beneficia dell’agevolazione in esame, ossia il soggetto che gestisce per conto del Comune gli immobili adibiti a residenza pubblica, l’onere di certificare la sussistenza delle condizioni necessarie per essere qualificato quale società in house providing.

Nel caso di specie, l’Agenzia ricorda che come già affermato nella circolare n.30/E del 2020, per i soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera c) cit.,come le società in house, l’attestazione dei requisiti soggettivi richiesti non possa avvenire mediante una dichiarazione sostitutiva ma debba essere corroborata da documentazione idonea a dimostrare la natura degli enti aventi le stesse finalità sociali degli istituti autonomi case popolari, istituiti nella forma di società in house providing e in conformità ai requisiti della legislazione europea.

La semplice implicazione è che una volta ottenuta la documentazione richiesta, non vi sono problemi all’accesso al beneficio; di contro, in assenza di tale documentazione, l’ente non potrà essere qualificato tra i soggetti di cui all’articolo 119, comma 9 lettera c) cit. e non potrà dunque fruire dell’agevolazione per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio.

fonte italiaoggi