Villa con vista sul bonus facciate
Ok al bonus facciate per le case visibili solo dal mare, come ad esempio le ville non visibili dalla strada. Con risposta a interpello 595/2021 l’Agenzia delle entrate ha valutato il caso di un intervento per rifacimento delle facciate, di cui ai commi da 219 a 224, art. 1, legge 160/2019 per un edificio visibile dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici. Richiamando un parere del ministero della cultura (R.U. 185460/2021), con il quale è stato precisato che i citati interventi non ricadono nelle esclusioni contenute nella circolare 2/E/2020 riguardanti i lavori su facciate interne, nel rispetto di tutte le indicazioni e adempimenti necessari, per la fattispecie rappresentata risulta fruibile la detrazione (90%) per la spesa sostenuta per il rifacimento delle facciate.
Volumetrie
Le Entrate hanno diffuso ieri anche altre risposte relative invece al superbonus. Con la 593/2021 l’Agenzia ha specificato che la detrazione maggiorata del 110%, legata all’efficientamento energetico (super ecobonus), non può essere fruibile per la quota riguardante la parte eccedente la volumetria presente anteriormente all’inizio dei lavori, nel caso vi siano interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nelle ristrutturazioni edilizie.
La questione riguardava un intervento di ristrutturazione, con aumento volumetrico e realizzazione di impianti su due unità collabenti (F/2) facenti parte di un edificio sprovvisto di attestazione di prestazione energetica (Ape). L’istante, in tal caso residente all’estero, ha precisato di voler effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), comma 1 dell’art. 3 del dpr 380/2011 (T.U. Edilizia) su un edificio pericolante composto da due unità immobiliari collabenti, dotate di un focolaio a legna con il piano terra non riscaldato; si tratta di interventi di riduzione del rischio simico, di efficientamento energetico e di sostituzione degli impianti elettrico e idraulico per i quali chiede se è possibile fruire del 110%.
L’Agenzia delle entrate ripercorre le disposizioni vigenti e ricorda, innanzitutto, che per le spese relative agli interventi riferibili all’incremento volumetrico, di demolizione e ricostruzione, a differenza del super sismabonus, la detrazione fiscale del super ecobonus non spetta per la parte eccedente il volume presente all’inizio dei lavori (ante-operam), dovendo peraltro mantenere distinte anche nella fatturazione le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento). In aggiunta, l’agenzia chiarisce che l’intervento su questi immobili deve essere naturalmente realizzato e che per gli interventi di efficientamento energetico, con l’eccezione dell’installazione dei collettori solari e dei generatori alimentati a biomassa, deve essere dimostrato in una relazione tecnica che allo stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti che lo compongono, senza che sia necessaria la presentazione dell’attestazione di prestazione energetica (Ape) iniziale. Si conferma, inoltre, che la detrazione maggiorata spetta anche per gli eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi realizzabili e che le spese connesse devono essere individuate da un tecnico abilitato.
Interventi antisismici
Con risposta 598/2021, l’Agenzia è poi intervenuta sulla situazione di un edificio situato in un centro storico sul quale l’istante ha l’intenzione di eseguire interventi antisismici, finalizzati al consolidamento statico del fabbricato, fruendo della detrazione del 110%, di cui al comma 4 dell’art. 119, dl 34/2020.
L’Agenzia, preliminarmente, non risponde sulla possibilità di redigere un progetto su un edificio strutturalmente e sismicamente indipendente dagli altri edifici, in quanto trattasi di nozioni di natura tecnica che non gli competono, alla stressa stregua delle problematiche concernenti il consolidamento statico ma ribadisce che, trattandosi di lavori su parti comuni, l’ammontare di spesa deve essere determinata sull’intero edificio e non sulle singole unità, attestandosi a euro 96 mila e che possono beneficiare della detrazione maggiorata anche le spese connesse agli interventi come quelle per l’acquisto dei materiali e per la progettazione, nonché professionali, anche per perizie e sopralluoghi, tenendo conto, ai fini della congruità, rispettivamente dei contenuti del dm 6/08/2020 e del dm 17/06/2016.
fonte italiaoggi

