Fotovoltaico, il 110% non sfugge
L’ente religioso iscritto al registro delle Onlus rientra fra i soggetti che possono beneficiare del superbonus del 110%. L’installazione di un impianto fotovoltaico fruisce della stessa detrazione anche nell’ipotesi in cui i pannelli solari siano posizionati su di un’immobile diverso da quello oggetto degli interventi, sempre che tale ulteriore immobile risulti di proprietà del beneficiario dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti su ulteriori fattispecie (risposte 614 e 615) aventi a oggetto la detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art.119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella l 77/2020 e l’opzione per la cessione o lo sconto della detrazione, di cui al successivo art.121.

Con una prima risposta (n. 614/2021), l’Agenzia è intervenuta sul caso di una installazione di impianti solari fotovoltaici su una falda del tetto dell’edificio adiacente. Il contribuente istante ha dichiarato di aver intenzione di realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d’uso, regolarmente registrato; come intervento trainato viene indicato, appunto, l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione ma con i pannelli collocati sulla falda del tetto dell’edificio adiacente all’edificio oggetto dell’intervento complessivo. Quindi, il contribuente chiede se può fruire della detrazione maggiorata del 110% per un impianto con pannelli solari installati sull’altra falda del tetto, in relazione al rispetto di disposizioni e regolamenti edilizi locali. Sul punto, le Entrate ricordano che l’intervento, come trainato, è destinatario del 110% se eseguito congiuntamente agli interventi di isolamento delle superfici o di sostituzione degli impianti di climatizzazione o di adozione di misure antisismiche, sempre che vi sia anche la cessione dell’energia non utilizzata al Gestore dei servizi energetici (Gse) con le modalità indicate al comma 3, dell’art.13 del dlgs 387/2003. La detrazione, com’è noto, è estesa anche all’ installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo, nel rispetto di determinati limiti ma, sulla questione, richiamando la circolare 30/E/2020, l’agenzia ricorda che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata anche se è effettuata sulle parti comuni di un condominio o sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio o sulle pertinenze dei citati edifici, con la conseguenza che la detrazione del 110% risulta spettante anche nel caso in cui l’installazione sia eseguita in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, come per esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto o su strutture pertinenziali degli edifici. Atteso quanto sopra, quindi, per l’Ade, posta la presenza dell’intervento trainante, il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti, il contribuente può fruire del 110% anche nel caso in esame con l’installazione eseguita su un edificio diverso da quello degli interventi agevolati. Con la successiva risposta (n. 615/2021), l’Agenzia è intervenuta nell’ambito di un ente ecclesiastico, iscritto attualmente nel registro delle Onlus, di cui al comma 9, dell’art.10 del dlgs 460/1997 che ha intenzione di eseguire alcuni interventi di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica sugli immobili impiegati nelle attività istituzionali svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità sociale, di cui alla lett. a), comma 1 del citato art.10; l’ente ha chiesto se può fruire della detrazione maggiorata e la conferma dell’assenza della necessità di stipulare un contratto di comodato e di una dichiarazione attestante l’utilizzo degli immobili. Si ricorda che l’ente religioso, iscritto al registro delle Onlus, rientra fra i soggetti che possono beneficiare del superbonus 110% e che, nel caso di specie, l’ente religioso annovera nell’ambito delle attività previste dal proprio statuto, anche attività che rientrano nella fattispecie delle Onlus (ramo) e che gli immobili, sui quali sono eseguiti gli interventi edilizi, sono utilizzati nel ramo specifico (Onlus) per il perseguimento delle finalità sociali e nei settori espressamente indicati dal citato art. 10, tenendo una contabilità separata ai sensi dell’art. 20-bis del dPR 600/73. L’ente ecclesiastico, quindi, può fruire delle agevolazioni indicate, di cui art. 119 e 121 del dl 34/2020, poiché risulta rilevante che dalla contabilizzazione risulti che le unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati siano utilizzate esclusivamente per la parte afferente al ramo Onlus e, pertanto, non occorre stipulare né un comodato d’uso gratuito né sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva.

fonteitaliaoggi