Successione, no al passaggio di detrazioni residue
Ristrutturazioni edilizie e sgravi, niente sconto ai successori. Per i lavori di recupero di immobili, le quote di detrazione residue non sfruttate dall’erede del de cuius non possono essere trasferite al successivo erede. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, tornata sul regime fiscale in materia successoria tramite la risposta ad interpello n.612/2021. La puntualizzazione era stata richiesta dal genero di un titolare di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio su un immobile di sua proprietà, ora acquisito dall’istante per successione. Il dubbio coincideva con la possibilità di beneficiare o meno nella dichiarazione 730/2021 delle detrazioni relative alle quote di immobile di cui era venuto in possesso. Ma non solo, anche con l’opportunità di utilizzare la quota non fruita della moglie, deceduta, e l’ulteriore quota di detrazione della figlia incapiente.

Le Entrate, ricostruendo la cornice normativa della disciplina, hanno ricordato che è l’art.16 bis del Tuir al suo comma 8 a stabilire la trasmissione esclusiva e per intero del beneficio fiscale all’erede “che ne conservi la detenzione materiale e diretta” dell’immobile. E questo anche in caso di acquisizione dell’immobile per successione, come sottolineato dalla stessa agenzia nella circolare n. 7/E del 25 giugno 2021. Questo significa che se, come nel caso in analisi, la detenzione dell’immobile è esercitata congiuntamente da più soggetti, la detrazione dovrà essere ripartita in parti uguali. Tuttavia, considerando che in caso di donazione le quote residue non si traferiscono al donatario neppure se effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità, analogamente l’Agenzia ha ritenuto che in caso di decesso dell’erede del de cuius che aveva sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si possano trasferire all’erede successivo. Per l’istante, quindi, niente accesso alle quote residue di detrazione della moglie acquisite dopo il decesso del padre, sostenitore in origine delle spese agevolabili.

fonte italiaoggi