NUOVO CHIARIMENTO SULLE DETRAZIONI EDILIZIE NELLA RISPOSTA A INTERPELLO DELLE ENTRATE
Per gli immobili soggetti a cambio di destinazione d’uso (eco)bonus al sicuro, ma niente da fare per quello ristrutturazioni

Se al termine degli interventi previsti l’unità abitativa cambia la destinazione d’uso, pur mantenendo la medesima categoria catastale, perché viene utilizzata come ufficio, non è possibile beneficiare della detrazione del 50%, prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. È possibile fruire, però, dell’ecobonus.

Questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con una recente risposta (la n. 611/2021) ad un interpello avente a oggetto la detrazione per la ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 16-bis del decreto del presidente della Repubblica 917/1986 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e la detrazione per il risparmio energetico, di cui all’art. 14 del decreto legge 63/2013.

Il contribuente istante ha fatto presente di essere proprietario di una unità immobiliare censita nella categoria catastale A/3 (abitazioni di tipo economico) e che intende effettuare alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, inquadrabili all’interno di quelli di cui alla lett. a) e seguenti del comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir e alcuni interventi destinati al risparmio energetico (ecobonus), di cui al comma 1, dell’art. 14 del dl 63/2013.

Il contribuente, nell’interpello, comunica che al termine dei lavori l’unità immobiliare sarà concessa in comodato al coniuge che lo utilizzerà personalmente come studio professionale e, quindi, si pone il problema se il detto (effettivo) cambio di destinazione d’uso dell’unità possa compromettere la fruibilità delle citate agevolazioni.

È utile ricordare che, al fine di poter fruire delle detrazioni per il recupero edilizio, il contribuente è tenuto al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal citato art. 16-bis del dpr 917/1986 e, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi, la norma in commento, che prevede la possibilità di calcolare una detrazione a fronte delle spese per gli interventi realizzati nelle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, definisce l’ambito applicativo della disposizione che limita negli interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad abitazione, di qualunque categoria catastale, con la conseguente esclusione degli edifici a destinazione diversa (commerciale, produttiva e direzionale).

Si ricorda, inoltre, che con riferimento agli interventi di recupero edilizio, l’Agenzia delle entrate ha precisato, già a suo tempo, come ai fini della determinazione del carattere residenziale delle unità immobiliari si debba assumere l’uso effettivo (quello di fatto) dell’immobile, a prescindere dalla categoria catastale presente (circ. 57/E/1998).

La conseguenza è che, in applicazione di questo consolidato indirizzo, se l’unità immobiliare è classificata in categoria A/10 (ufficio) ma è utilizzata come abitazione, la stessa dovrebbe essere considerata a destinazione abitativa come, nel caso contrario, in cui l’unità immobiliare, censita in categoria A/3, risulti utilizzata come ufficio, la stessa dovrebbe essere considerata come una unità non residenziale, con l’ulteriore considerazione che se l’unità residenziale è adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciali, la detrazione deve essere determinata sul 50% delle spese sostenute (circolare 19/E/2020).

Peraltro, nella risposta in commento, l’Agenzia delle entrate ribadisce il concetto affermando che è possibile fruire della detrazione d’imposta per la ristrutturazione edilizia anche nel caso in cui gli interventi riguardino un immobile non residenziale (per esempio, A/10, D/10 o altro) che, però, in seguito ai lavori edilizi intervenuti, alla fine dei lavori risulti a destinazione abitativa, sempre che nel provvedimento amministrativo si autorizzi all’esecuzione dei lavori che comportano il cambiamento di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo (circolare 7/E/2021).

Quindi, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta oggetto di questo contributo (n. 611/2021), conferma che, se al termine degli interventi di recupero edilizio su un’unità immobiliare abitativa, la stessa unità viene concessa in comodato a un soggetto che la utilizza come studio professionale, la detrazione del 50% non può essere fruibile, poiché il cambio di destinazione d’uso indicato comporta la perdita dell’agevolazione in argomento (a sostegno, circolare 19/E/2020 e risposta n. 6/2018).

È possibile fruire, però, della detrazione maturata per gli interventi destinati alla riqualificazione energetica (ecobonus), di cui all’art. 14 del dl 63/2013, giacché tale detrazione risulta spettante anche per gli interventi realizzati su immobili non abitativi, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti.

fonte italiaoggi