IL LOCATORE PAGA L’IMPOSTA MUNICIPALE, IL LOCATARIO IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
Se il leasing viene sciolto, destino diverso per Imu e Tasi
In tema di tributi locali, gli immobili in leasing in stato di rapporto contrattuale risolto assumono, per il locatario, differenti conseguenze: l’Imu dovuta nel periodo di mancata riconsegna è a carico del locatore mentre la Tasi rimane a carico del locatario. Lo ha stabilito la sezione quinta della Cassazione nell’ordinanza n.25017/2021 depositata in cancelleria il 16 settembre scorso. Quanto fissato dalla Cassazione riguarda il ricorso di un Istituto finanziario, locatore di un immobile in leasing ed il comune di Sulmona. Il comune, infatti, aveva notificato gli accertamenti per l’omissione del versamento dell’Imu relativa al periodo post risoluzione del contratto direttamente al locatore, anche se l’immobile detenuto dal locatario non era stato ancora riconsegnato. La Ctr Abruzzo, riformando la decisione del collegio provinciale ha rigettato il ricorso introduttivo della ricorrente. L’ordinanza della Cassazione ha confermato che il tributo rimane a carico del locatore. A tale proposito, il collegio ricorda come l’articolo 9 del dlgs n.23/2011 abbia di fatto replicato quanto stabilito dall’articolo 3 del dlgs n.504/1992 che, testualmente dice che: «soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». La Cassazione ha stabilito che il tributo sia a carico del locatore anche se non ha ricevuto la riconsegna dell’immobile, senza che rilevi, in senso contrario, quanto stabilito dall’articolo 1, comma 672, della legge n.147/2013(legge di stabilità per il 2014) che per la Tasi, dispone, invece, la debenza del tributo da parte del locatario per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, fino alla riconsegna del bene al locatore comprovata da un verbale di consegna. L’Imu è un’imposta di natura patrimoniale per la quale l’individuazione del soggetto passivo fa riferimento ad una nozione di possesso civilistica, per cui conta il possesso del bene e non la disponibilità, di fatto, dello stesso. A conferma di ciò l’art 9 del citato dlgs n.23/2011 stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni «non costruiti» o «in corso di costruzione» che, come tali, non possono essere detenuti; perciò, a parere della Cassazione, in dette ipotesi rileva la conclusione del contratto e non la materiale consegna del bene ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi, invece, è un’imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile; conseguentemente, in base alla legge n.147/2013, il tributo (Tasi) rimane a carico del locatario che detiene l’immobile.
fonte italiaoggi

