LE ENTRATE: L’IMPEGNO ASSUNTO DEVE ESSERE ACCETTATO DAGLI ALTRI PROPRIETARI
Bonus facciate tutto a uno

Bonus facciate fruibile per intero dal solo condomino che si è fatto carico delle spese. L’impegno assunto deve risultare dall’atto di compravendita e deve essere accettato da tutti gli altri proprietari delle abitazioni, senza bisogno della delibera condominiale di autorizzazione. I questi termini si è espressa l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 628 del 28/9/2021.

Il caso riguarda una fondazione che negli atti di compravendita, ha assunto esplicitamente l’impegno, accettato da tutti gli altri proprietari delle abitazioni, ad eseguire alcuni lavori sul complesso immobiliare.

In linea generale, ai sensi dell’articolo 1123 de l codice civile sulla ripartizione delle spese condominiali, «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione» .

Inoltre, secondo l’Agenzia, così come per il Superbonus anche per la fruizione del bonus facciate, ai fini della ripartizione della spesa, vale la regola dei millesimi indicata dal codice civile.

Nel caso in esame, tutti i condomini, attraverso gli atti di compravendita, hanno acconsentito all’esecuzione dei lavori a spese dell’istante. Inoltre, non è necessaria la deliberazione assunta dall’assemblea di condominio, in quanto l’atto pubblico di compravendita, garantisce l’unanimità per l’esecuzione dei lavori e per il pagamento delle spese da parte di un solo condomino.

Pertanto, l’istante potrà fruire della detrazione per il totale delle spese sostenute, a condizione che l’impegno della fondazione ad eseguire i lavori a proprie spese e in autonomia gestionale risulti dal rogito notarile e sia stato accettato ed autorizzato da tutti gli altri proprietari delle unità immobiliari dell’edificio.

Infine, la fondazione potrà provvedere agli adempimenti connessi alla fruizione dell’agevolazione, a condizione che sia stato a ciò delegato, che gli adempimenti siano posti in essere in nome e per conto del condominio e che le fatture siano intestate al condominio, trattandosi, comunque, di lavori eseguiti sulle parti comuni.

fonte italiaoggi