Affitti e nuovo locatore niente tasse sul subentro
La novità va semplicemente comunicata alle Entrate con il modello RLI
Affitti, nessuna imposta sul «subentro» nel contratto, anche in caso di immissione nella proprietà per un fallimento: basta comunicarlo all’Agenzia.
In sintesi, è questa la risposta n. 676/2021 delle Entrate all’interpello di un contribuente. La situazione partiva da un fallimento che aveva coinvolto il proprietario di un immobile (un’ex caserma adibita a box auto e vincolata dalla Soprintendenza), regolarmente locato alla Provincia dal 2003 per atto pubblico. Il contribuente, infatti, era diventato proprietario dell’immobile e, di conseguenza, locatore, perché (articolo 1602 del Codice civile), affermano le Entrate, scatta « automaticamente l’ingresso dell’acquirente nella posizione soggettiva assunta dal contraente originario, senza che sia necessario stipulare un atto di cessione del contratto di locazione, nemmeno in caso di atti pubblici».
Ai fini fiscali, l’unico adempimento è « quello di comunicare all’Agenzia delle entrate la successione nella posizione del conduttore o del locatore» con il modello RLI. Per questo si indica il codice “6” nell’elenco degli «Adempimenti successivi»; poi va compilata la casella «Tipologia di subentro» inserendo il codice “2”. Può anche essere esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dal subentro. Deve poi essere indicata la data relativa all’adempimento nella casella «Data fine proroga o data cessione o Data risoluzione o data subentro» e gli estremi del contratto. Infine va compilato il quadro “B” con i dati anagrafici del soggetto che non è più parte del contratto (selezionando la casella cedente) e del subentrato (selezionando la casella cessionario/subentrante).
fonte sole24h

