RISPOSTA A INTERPELLO DELLE ENTRATE SUL CAPPOTTO TERMICO IN UN IMMOBILE CON ACCESSI AUTONOMI
Unità indipendenti, ok al 110%
Per l’Agenzia delle entrate quando un immobile risulta composto da più unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, gli interventi per il cappotto termico possono fruire del superbonus 110%. Si rendono applicabili, però, le soglie massime di spesa relative alle parti comuni di un edificio condominiale sempre che le unità che compongono l’edificio siano di proprietà di soggetti diversi. L’Agenzia delle entrate ha fornito una ulteriore risposta (n. 665/2021) ad un preciso interpello concernente gli interventi antisismici, di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni di un edificio condominiale e sulla unità abitativa con relativa pertinenza, ai fini della fruibilità della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020.
L’istante ha dichiarato di essere proprietario di una abitazione e della relativa pertinenza posta in un edificio costituito da un piano seminterrato, non riscaldato, dal piano rialzato e dal piano primo, entrambi riscaldati, e da un sottotetto, non riscaldato; l’edificio risulta costituito da quattro unità immobiliari, di cui due unità abitative e due pertinenze collocate in zona sismica 3.
Lo stesso contribuente ha intenzione di realizzare una serie di interventi finalizzati all’isolamento termico delle parti comuni ma anche della singola unità immobiliare, l’installazione di pannelli fotovoltaici con sistema di accumulo, la sostituzione dei serramenti, l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, nonché alcuni interventi antisismici e di isolamento acustico nelle parti comuni.
Posto che il fabbricato è composto da più unità immobiliari con parti comuni (facciate e tetto) con la presenza di un condominio, ai sensi degli articoli 1117 cc e seguenti, e che le spese riferibili agli interventi effettuati saranno sostenute in parte singolarmente dai proprietari e in parte ripartite su base millesimale per gli interventi effettuati sulle parti comuni, l’istante, evidenziando la presenza di due unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo all’esterno, chiede di poter fruire del 110%, stante il fatto che si configura l’esistenza di un condominio e, quindi, indica, intervento per intervento, le soglie di spesa da considerare.
L’Agenzia recupera le disposizioni di riferimento, evidenzia la presenza di alcuni documenti di prassi (circ. 24/E/2020, circ. 30/E/2020 e risoluzione 60/E/2020) ma, in particolare, fa presente che la detrazione maggiorata del 110% risulta fruibile a fronte del sostenimento delle spese relative a determinati interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici, nonché per taluni interventi di efficientamento trainati, eseguiti sia su parti comuni, sia su ogni singola unità.
Inoltre, ricorda che dalla documentazione e dalle informazioni fornite siamo in presenza di un condominio minimo, sviluppa una articolata quanto puntuale analisi degli interventi, indicando le soglie applicabili ma ribadisce che nell’ipotesi di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è determinato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile per l’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che le compongono, con la conseguenza che ciascun condòmino potrà determinare la detrazione in relazione alla spesa a lui imputata sulla base dei millesimi di proprietà o con altri criteri applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti cc. Con particolare riferimento alle singole unità immobiliari, l’Agenzia ricorda che occorre distinguere tra i lavori eseguiti sulle facciate esterne di ambienti non riscaldati e quelli effettuati su facciate esterne di ambienti riscaldati, potendo fruire del 110% solo per gli interventi relativi agli ambienti riscaldati. Infine, per quanto concerne l’intervento di isolamento del sottotetto con coibentazione di una superficie disperdente a diretto contatto con l’ambiente riscaldato, il contribuente può fruire del 110% ma a condizione che i detti lavori interessino l’involucro dell’edificio medesimo con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e che si assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, si raggiunga la classe energetica più alta.
fonte italiaoggi

